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Parlamento: misure urgenti per l’attuazione del PNRR

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022, la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, riguardante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».

Di particolare interesse, per quanto riguarda la materia di lavoro:

  • Art. 2 – Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni 
  • Art. 3  – Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni 
  • Art. 5 – Rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere 
  • Art. 6 – Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale 
  • Art. 15 – Rafforzamento della struttura organizzativa dell’ANPAL 
  • Art. 15-bis  – Disposizioni in materia di patronati 
  • Art. 19 – Portale nazionale del sommerso 
  • Art. 20 – Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Art. 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere 
  • Art. 46 – Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti

 

Si riporta l’ART 20:

Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico  nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il  miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

  1. Allo scopo di assicurare  un'efficace  azione  di  contrasto  al fenomeno infortunistico e di tutela della salute  e  della  sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano  nazionale di ripresa e resilienza,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con il coinvolgimento  delle organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  sul piano nazionale, promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali  impegnati  nella  esecuzione  dei  singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  per l'attivazione, tra gli altri:

    a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli  obblighi  formativi  spettanti  al datore di lavoro, mirano a qualificare  ulteriormente  le  competenze dei  lavoratori  nei  settori  caratterizzati  da  maggiore  crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

    b)  di  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione  di   soluzioni tecnologiche in materia,  tra  l'altro,  di  robotica,  esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro,  materiali innovativi per l'abbigliamento  lavorativo,  dispositivi  di  visione immersiva e realta' aumentata,  il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

    c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi  avanzati  di analisi e gestione  dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  negli ambienti di lavoro inclusi  quelli  da  interferenze  generate  dalla compresenza di lavorazioni multiple;

    d) di iniziative congiunte di comunicazione  e  promozione  della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 




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