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Modifiche al decreto 81: recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE

Il decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 di recepimento della direttiva 2013/35/UE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto ed entrato in vigore il 2 settembre 2016Alcune delle novità contenute nel D,Lgs. 159/2016, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”: sono modificati/sostituiti gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 ed è aggiunto l’articolo 210 bis.Riportiamo parzialmente il nuovo articolo 206:
 Art. 206 (Campo di applicazione)1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.(…)
Articolo che fa riferimento “agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici” (non solo dunque, come indicato precedentemente, agli effetti nocivi a breve termine conosciuti).Nuovo articolo 207 di cui riportiamo le nuove definizioni. Ora si intendono per "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz.Il nuovo articolo 210-bis in materia di informazione e formazione per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
Art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.
NOTA: si rimanda alla norma per maggiore completezza. Fonte: puntosicuro



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