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JOBS ACT: NUOVE SEMPLIFICAZIONI E MODIFICHE DEL D.LGS. 81/2008

Sono stati pubblicati finalmente, sul  sito della Camera, i testi relativi agli ultimi decreti attuativi della  legge delega per la riforma del lavoro, il cosiddetto “Jobs Act”, che hanno avuto il via libera nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.Jobs Act riguardo alla delega sulla sicurezza:(...)
  1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
(...)Si tratta di schemi di decreti legislativi, cioè di decreti non ancora promulgati e in vigore, e che sono, ad oggi, atti del Governo in attesa di parere (la legge prevede che su determinati atti del Governo sia espresso il parere del Parlamento, parere espresso dopo l’assegnazione e l’esame delle Commissioni competenti), ci soffermiamo su uno schema di decreto che riguarda in particolare le possibili modifiche al D.Lgs. 81/2008.Lo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” prevede infatti un Capo III dedicato espressamente alla “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.Due gli articoli:- art. 20: modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;- art. 21: semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Alcuni esempi di contenuto dell’articolo 20:- Campo di applicazione del TU- Oggetto della valutazione dei rischi)- Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi- sorveglianza sanitaria- abolizione l'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo provvedimento”;- Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente- il comma 1, lett. p) modifica l'articolo 88 del TU, relativo al campo di applicazione del Titolo IV: “si prevede che le disposizioni del TU relative alle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento purché questi non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del predetto decreto. La modifica è volta ad evitare una procedura di infrazione. Fonte: puntosicuro



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