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INPS: Nuove modalità per la richiesta del rilascio del certificato di legislazione applicabile in ambito Europeo al lavoratore in trasferta /distaccato

Dal 1° settembre 2019 [1] nel caso in cui il datore di lavoro trasferisca temporaneamente il lavoratore, per suo conto, in un paese dell’UE [2], per un periodo massimo di 24 mesi, il certificato di legislazione applicabile – modello A1 – dovrà essere richiesto all’INPS esclusivamente tramite il nuovo canale telematico predisposto dall’Istituto.


Fino al 31 agosto 2019 sarà possibile richiedere tale certificato tramite il nuovo canale telematico o con le consuete modalità [3].

Presentazione della domanda

Premesso che in base alle disposizioni comunitarie per la richiesta del modello A1 sono previste modalità differenti a seconda che si tratti di:


- distacco (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004) di carattere occasionale e temporaneo,
   la richiesta deve essere fatta dal datore di lavoro;
- situazioni di lavoro in più Stati membri – lavoro contemporaneo (art. 13 del medesimo regolamento),
   la richiesta deve essere fatta dal lavoratore stesso [4]; 


al momento la nuova previsione di trasmissione esclusiva telematica riguarda la presentazione delle richieste per:
 

·lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);

·lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);

·accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004).

·

In particolare, nel caso in cui l’azienda abbia la necessità di inviare il proprio dipendente a lavorare temporaneamente in uno Stato membro dell’UE, diverso da quello di provenienza, fino ad oggi le modalità di presentazione del documento portatile A1 era inoltrata all'INPS attraverso:


- la funzione bidirezionale del cassetto previdenziale;
- PEC o raccomandata A/R;
- presentazione diretta allo sportello INPS.

Dal 1° settembre 2019, il datore di lavoro dovrà, invece, utilizzare il servizio:

·“Distacchi” (procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE), presente nel sito INPS, accedendo, una volta effettuata l’autenticazione, al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” presente nella sezione “Tutti i servizi”. Nel modulo “Distacchi” del servizio web, è presente anche un manuale utente, ove sono riportate in dettaglio le funzionalità dell’applicativo.

Comunque, fino al 31 agosto, è previsto un periodo transitorio che permette di inviare le domande utilizzando indifferentemente un sistema o l'altro.

Emissione del modello A1

La procedura, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato PDF la certificazione A1, che sarà memorizzata nell’applicazione.
Il richiedente, oltre a poter visualizzare l’esito nel cruscotto web a lui dedicato, sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti).
Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.
Qualora su richiesta dell’Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza.

Tipologie di richieste escluse dalla presentazione attraverso il canale telematico

In attesa del completamento del processo di telematizzazione, si seguiranno ancora le consuete modalità di richiesta attualmente in uso, nei casi di:

o    Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);

o    Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);

o    Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);

o    Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);

o    Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);

o    Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);

o    Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);

o    Eccezione (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004):  a. Accordo in deroga generico;  b. Accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;

o    Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004).

_________________________
Note:
[1] INPS – Circolare n. 86/2019.
[2] In ambito comunitario, laddove si invia (comunemente in trasferta)  il lavoratore presso una sede di lavoro in un altro paese della Unione europea o in uno Stato extra UE per una prestazione in favore di un’altra unità/filiale operativa o di un altro destinatario, a condizione che continui a sussistere un rapporto di lavoro tra l’impresa che lo invia e il lavoratore inviato,  si utilizza il termine  distacco e si richiede prima di partire il modello A1 che dev’essere tenuto a disposizione e presentato dal lavoratore o dal datore di lavoro all’ente del paese in cui si sta lavorando, al fine di confermare la propria posizione di sicurezza sociale e di indicare in quale paese dovranno essere versati i relativi contributi. La normativa comunitaria si applica ai seguenti stati: 
- Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo SEE;
- alla Svizzera, in applicazione dell’Accordo CH-UE.
[3] Con accesso tramite PIN, tra i Servizi OnLine per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti” presenti sul portale Inps, avvalendosi della funzionalità “contatti”, oggetto “certificazioni di distacco”, o in alcuni particolari casi tramite utilizzo di PEC o lettera raccomandata A/R.
[4] In questa situazione soltanto l'interessato, potendo avere anche più datori di lavoro, può fornire all'ente previdenziale tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e agli Stati membri dove l'attività viene abitualmente svolta.

 

Fonte: CONFINDUSTRIA




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