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INAIL: sanzione per omessa o ritardata denuncia di infortunio – chiarimenti

Nota della dott.ssa Emilia Barbati: La circolare n. 24 del 9 settembre 2021 riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.

 

Il datore di lavoro, in caso di infortunio con prognosi superiore a tre giorni, è obbligato a denunciare all’Inail l’infortunio del lavoratore ai fini dell’assicurazione obbligatoria, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. 

Così afferma la circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 con cui si forniscono chiarimenti in materia di sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.  

Una circolare che si sofferma in modo esplicito sull'obbligo derivante per contagio da Covid-19 sul lavoro, anche quando l'evento venga segnalato dall'Inps e/o dal lavoratore direttamente all'Inail. In quest'ultimo caso è direttamente la sede Inail che ha ricevuto la notizia a chiedere, via pec, la denuncia al datore di lavoro.

Nel documento di prassi si chiarisce che la denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.

Tempi dimezzati in caso di infortuni mortali o nei quali ricorre il pericolo di morte. L'obbligo di legge presuppone, nel caso di contagio da Covid-19, che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento vada qualificato come infortunio e non come malattia di competenza dell'Inps: i termini decorrono pertanto dalla ricezione della prima certificazione medica in cui si attesta che l'astensione assoluta dal lavoro sia riconducibile al contagio.


La circolare si sofferma inoltre sul procedimento sanzionatorio, ricordando che per effetto della depenalizzazione di cui alla legge n. 561/1993, per omessa o tardiva denuncia è prevista una multa che varia da 1.290 a 7.745 euro.
 

NDR: Per maggiori informazioni consultare la circolare.


 




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