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INAIL – Prestazioni economiche per infortunio su lavoro e malattia professionale ed indennizzi per danno biologico

Dall’ 1° luglio 2019 gli importi delle prestazioni economiche liquidate dall’INAIL [1] saranno pari, per il settore industria, a:

·euro 16.554,30 - Retribuzione annua minima    - Rendite per inabilità permanente;

·euro 30.743,70 - Retribuzione annua massima - Rendite per inabilità permanente;

·euro       545,02 - Assegno per assistenza personale continuativa;

·euro       305,82 - Assegno continuativo mensile: inabilità % da 50 a 59;

·euro       429,07 - Assegno continuativo mensile: inabilità % da 60 a 79;

·euro       796,64 - Assegno continuativo mensile: inabilità % da 80 a 89;

·euro    1.227,32 - Assegno continuativo mensile: inabilità % da 90 a 100;

·euro    1.773,06 - Assegno continuativo mensile: inabilità % da 100 a p.c..

 

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2019, l'assegno "una tantum" in caso di morte (assegno funerario) è stato elevato a euro 10.000,00, rispetto all'importo di 2.160,00 euro corrisposto fino a dicembre 2018,  e che  la prestazione per danno biologico viene ora erogata, in base alla  nuova ed unica "Tabella indennizzo danno biologico in capitale" in vigore dal 2019 al 2021 [2].
 

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Note:
[1] Decreto Ministeriale n. 95 del 2 agosto 2019.
[2] Confindustra Emilia Area Centro - Comunicazione prot. 89929/2019 del 4 giugno 2019.

 

Fonte: Confindustria 

 




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