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Inail nega indennizzo perché era in malattia ma giudice sentenzia: rendita alla vedova

Il coltivatore diretto morì sul lavoro sotto il suo trattore in un giorno in cui non doveva svolgere attività perché era in malattia. Ma la vedova di G.C. ha diritto lo stesso alla rendita che invece Inail si rifiutava di riconoscerle. 

 

La recente sentenza della sezione lavoro del tribunale di Arezzo non ha precedenti. Era l’1 ottobre 2018 in Casentino quando l’uomo, ultra settantenne, perse la vita in un terribile infortunio nel suo fondo agricolo. Trasportava fieno per i cavalli, il trattore si ribaltò e lo travolse senza dargli scampo. Una circostanza tanto tragica quanto chiara nella dinamica: un incidente sul lavoro. 

 

Ma dagli accertamenti emerse che il coltivatore si trovava in “astensione assoluta dal lavoro fino al 5 ottobre” a causa di un precedente infortunio (17 settembre). Per l’istituto, quindi, si trattava di attività non assicurata. E’ stato il giudice Giorgio Rispoli ad occuparsi del controverso caso e sulla base di ragioni di diritto ha accolto il ricorso della moglie del deceduto. La premessa del giudice è l’oggettività dell’incidente avvenuto a Castel Focognano. 

 

E il fatto che G.C., coltivatore diretto, era iscritto agli elenchi Inail. Il nodo da sciogliere era legato all’obiezione dell’istituto per il fatto che l’uomo “non poteva e non doveva lavorare a causa delle lesioni riportate nel precedente infortunio” “e lo stato di accertata inabilità assoluta al lavoro avrebbe determinato l’interruzione del nesso eziologico* dell’attività svolta con quella lavorativa”. Ma nella sua sentenza il giudice Rispoli sottolinea che la tutela Inail, a differenza dei criteri sulla responsabilità civile, è una indennità che “prescinde da una valutazione della responsabilità”. E per legge sono indennizzabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore“Gli aspetti soggettivi della condotta del lavoratore (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo”, scrive Rispoli. E’ sufficiente che l’evento sia riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative. 

 

Unica eccezione posta dal legislatore al riconoscimento dell’indennità è che l’infortunio non sia diretta conseguenza dello stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti o se una persona non possiede l’abilitazione alla guida. E non è questo il caso. 

 

Quindi anche se il comportamento del coltivatore fu azzardato, è sulla scorta delle norme del testo unico, delle leggi vigenti e dei pronunciamenti della Cassazione, che è ugualmente coperto dalla assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro. Inail con i suoi legali opponeva invece il fatto che G.C. avesse lavorato durante un periodo di malattia e che l’infermità alla mano avesse contribuito al sinistro. 

 

Ma l’elemento soggettivo, afferma la sentenza, ha valore solo quando si tratta di risarcimenti e non di indennizzi. Inail avrebbe potuto sanzionare il coltivatore, se non fosse deceduto, per l’indebita percezione dell’erogazione pubblica - argomenta il giudice - ma questa è altra cosa rispetto all’indennizzabilità o meno di quello che resta a tutti gli effetti un incidente mortale sul lavoro. Così conclude Rispoli: “Per quanto il comportamento di G.C. possa apparire alquanto imprudente sotto il profilo della sicurezza personale e non scevro da profili d’illiceità amministrativa (e probabilmente anche penale), egli era intento a trasportare del fieno per i cavalli all’interno del fondo agricolo di sua proprietà, dunque stava svolgendo un’attività rientrante nella sua occupazione di coltivatore diretto e, come tale, soggetta all’assicurazione obbligatoria Inail in quanto l’infortunio è pacificamente avvenuto in occasione di lavoro.” 

 

La sentenza è impugnabile ma immediatamente esecutiva: la vedova può riscuotere la rendita.

 

Fonte: corrierediarezzo.corr.it

 

 

Nota della dott.ssa Barbati

Si ricorda che la differenza tra risarcimento e indennizzo è la seguente:

  • L’indennizzo ha una funzione riparatoria, non necessariamente proporzionale – in termini economici – a quanto subìto;
  • Il risarcimento ha lo scopo di riparare a un danno ripristinando la situazione antecedente allo stesso e l’importo da corrispondere deve essere proporzionale al danno arrecato.  

 

 




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