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INAIL – Le comunicazioni obbligatorie del medico competente

Dal 1° novembre il  medico competente può inserire attraverso il portale INAIL le informazioni relative all’Allegato 3B, sui dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2018. Il medico competente ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (1).

Al riguardo l’INAIL segnala che: attraverso la Sezione "servizionline" del proprio portale Inail.it > Comunicazione medico competente  i medici competenti dal 1° novembre 2018 possono avviare l'inserimento, delle comunicazioni relative all’allegato 3B riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2018

 Le suddette comunicazioni saranno conservate nelle pratiche in lavorazione per eventuali modifiche e rese disponibili per l’invio alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio a decorrere dal 1° gennaio 2019; l’invio deve essere obbligatoriamente (2) assolto per via telematica nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento (2018: dal 1° gennaio al 31 marzo 2019).

L’Istituto oltre a predisporre l’applicativoweb, secondo le modalità semplificate e standardizzate per il previsto inserimento dei dati, ha reso disponibile i manuali utente e  una pagina Faq con le risposte ai quesiti più frequenti.

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Note: 1) Obbligo previsto dall’art. 40 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m., dal decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 e dal decreto ministeriale 12 luglio 2016.

2) Sanzione per il medico competente: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.384,00 euro (art. 58. co. 1. lettera e) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.).




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