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DPI: in vigore l'adeguamento al Regolamento UE

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2019, il Decreto Legislativo n. 17 del 19 febbraio 2019, con l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio". 

Va ricordato che  il Regolamento europeo, in vigore  dal 21 Aprile 2018,  ha stabilito i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato e stabilisce norme sulla libera circolazione degli stessi nell'Unione.   Il Regolamento disciplina:

- sia i DPI che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento dell'immissione, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione,


- che i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.


Esso si applica a tutti i DPI, ad eccezione di quelli:


- progettati per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
- progettati per l’autodifesa, ad eccezione di quelli destinati alle attività sportive;
- progettati per l’uso privato per proteggersi dalle condizioni atmosferiche non estreme, dall’umidità e dall’acqua durante la rigovernatura;
- da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
- per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del Regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori .

Come indicato nel Regolamento, gli operatori economici dovranno essere  responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, così da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali:

·         la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, e

·         la concorrenza leale sul mercato dell'Unione .

I soggetti che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovranno  adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento

Si segnalano ad esempio in materia di  sanzioni le seguenti novità:

·         Il fabbricante  che produce o mette a  disposizione  sul  mercato  DPI  non  conformi  ai requisiti  essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato  II   del regolamento DPI nonche' l'importatore che immette sul mercato DPI nonconformi ai requisiti suddetti e' punito:

  1.    se trattasi  di  DPI  di  prima  categoria,  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;
  2.     se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino  a  sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
  3.    se trattasi di DPI di terza categoria, con  l'arresto  da  sei  mesi a tre anni.

·          Anche i distributori sono soggetti a sanzioni crescenti da 1000 a 60 mila euro    per  DPI  di  terza  categoria,  con  la  sanzione  pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.

·          Il fabbricante di DPI  di  qualsiasi  categoria  che  omette  di redigere la dichiarazione di conformita' UE di  cui  all'articolo  15  del  regolamento  DPI  e'  punito  con  la  sanzione   pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.

·         Il fabbricante o il suo mandatario,  che   a   richiesta dell'autorita' di sorveglianza   omette di esibire la documentazione e' punito con la sanzione pecuniaria  da 3.000 euro sino a 18.000 euro.

·          Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni  che  possono indurre in errore i terzi circa il significato o  il  simbolo  grafico, o  entrambi,  della  marcatura  CE  ovvero  ne  limitano  la  visibilita'  e  la  leggibilita',   e'   punito   con   la   sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro. 

 

Fonte: fiscoetasse
 




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