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Covid 19. Quarantena e tutela previdenziale di malattia

I lavoratori affetti da  stati morbosi che li rendano inidonei a svolgere le proprie mansioni per i periodi necessari alla ripresa della loro salute, sono tutelati dalla “malattia”. Tra le situazioni che analogamente alla malattia rendono impossibile la prestazione lavorativa vanno ricomprese anche le assenze per “Quarantena Covid -19” conseguente all'emergenza epidemiologica in atto [1] equiparate ai fini del trattamento economico alla "degenza ospedaliera".

L'INPS  è ora  intervenuta per chiarire quando, al di là dei casi di positività al COVID per i quali vi è una situazione di malattia conclamata, scatta per i lavoratori la suddetta tutela previdenziale nei casi di "quarantena" o "isolamento fiduciario".

 

QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E LAVORO AGILE

Non sono coperti dalla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera i lavoratori in quarantena o in sorveglianza precauzionale, perché soggetti  fragili che continuino a svolgere, sulla base degli accordi con il  datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante lavoro agile o smart working , telelavoro, etc., in quanto in tale circostanza non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

QUARANTENA PER ORDINANZA AMMINISTRATIVA

Non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena e quindi della malattia, ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto legge n.18, nei casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Si tratta di tutte quelle situazioni in cui per motivi di sicurezza le autorità amministrative emanino provvedimenti di contenimento e divieti di allontanameto fuori territorio o fuori Regione, facendo sì che un lavoratore non riesca a raggiungere il luogo di lavoro. In queste fattispecie si dovranno utilizzare gli ammortizzatori sociali [2].

QUARANTENA ALL’ESTERO

Per quanto riguarda i provvedimenti di quarantena per richiesta delle competenti autorità del Paese straniero, l’INPS  precisa che l’accesso alla tutela per malattia non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E CIGO, CIGS, CIGD E ASSEGNO ORDINARIO

L'INPS, richiamando il principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, ritiene che il lavoratore in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o destinatario di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, essendo sospeso dagli obblighi contrattuali con l’azienda, non possa chiedere in quarantena la tutela della malattia anche se dovesse essere ricoverato in ospedale.
 

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Note:
[1] Art. 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
[2] E' ad esempio il caso della tutela riconosciuta dall'art. 19 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 per i lavoratori residenti o domiciliati in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti ed ordinananze,  limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Fonte: INPS

A cura di: dott.ssa Emilia Barbati, Consulente legale Senior – Auditor - Responsabile Organismo di Vigilanza 231/01




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