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Cassazione: responsabilità del datore nella redazione del DUVRI

Con commento della dott.ssa Emilia Barbati

 

Con sentenza n. 3405 del 29 gennaio 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione delle misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando per un errore nell’analisi dei rischi o nella identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione.

 

Fonte: dottrinalavoro

 

Commento alla notizia della dott.ssa Emilia  Barbati

Questa sentenza chiarisce la differenza tra il “formale” ed il “sostanziale” in ambito salute e sicurezza sul lavoro.

In pratica, non basta, produrre atti cioè effettuare la valutazione del rischio e implementare misure di prevenzione per iscritto se poi, nella sostanza, per erronea valutazione e/o analisi, quella misura adottata non si rivela come “adeguata”.

Come capire se è adeguata?

Risponde l’art. 2047 del cod. civ.: occorre che il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Questa è, nei fatti, l’idoneità di una misura di prevenzione.. 

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