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Ansia e depressione da mobbing. La Cassazione prevede la copertura Inail

Con ordinanza n. 31514 del 25 ottobre 2022, la Cassazione ha affermato che Il diritto all'indennizzo Inail spetta anche per disturbi post-traumatici da stress e ansia purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro e quindi il nesso di causalità (cioè il rapporto tra lavoro ed evento – malattia).

Nel caso in oggetto, la lavoratrice, ricorreva giudizialmente nei confronti dell’INAIL  per ottenere l’indennizzo per il disturbo post-traumatico da stress con depressione e ansia, conseguente all'azione di mobbing messa in atto dalla sua datrice di lavoro.

La Cassazione si è espressa in tal senso: “ la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione”.

Rientra, pertanto, nel rischio assicurato dall’INAIL non solo quello relativo alla specifica mansione ma anche quello “collegato alla mansione”.

 

Testo a cura della dott.ssa Emilia Barbati - Deputy Legal Manager, Responsabile Organismo di Vigilanza Dlgs 231/01, Mobility Manager




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