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Qual è il numero massimo di partecipanti a convegni e corsi?

Il nuovo interpello in materia di aggiornamento

Si tratta dell’Interpello n. 3/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 20 marzo 2019 e pubblicato il 26 marzo.

Con questo documento si risponde all’istanza di interpello, della già citata Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, formulata per conoscere il parere della Commissione in merito a “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”.

E si ricorda, a questo proposito, il contenuto del punto 9.1 dell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione” che contiene, come più volte ricordato nei nostri articoli, anche modifiche e indicazioni relative alla formazione di vari attori della sicurezza aziendale.

In riferimento all’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, per il tramite di convegni o seminari, si sottolinea la frase ‘l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”.

Riprendiamo integralmente il suddetto punto 9.1 dell’accordo, che mostra anche l’evoluzione della normativa sul tema del vincolo per il numero di partecipanti a convegni e seminari:

9.1 Modifiche all’Allegato XIV del d.lgs. 81/08

 

In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti” di cui al paragrafo MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”

 

Federcoordinatori segnala poi la Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V del citato Accordo dove si riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti:

Riprendiamo un estratto della tabella segnalata nell’interpello:

 

"Interpello_3_2019_coordinatori_tabella_accordo_2.jpg"

E si premette poi che al punto 12.8 dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, viene previsto – come infatti è riportato nella Tabella dell’Allegato V - che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

La risposta della Commissione e il commento di Federcoordinatori

Riportiamo la risposta della Commissione Interpelli che “sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016”, ritiene, in definitiva, che “l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a ‘corsi’ di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a ‘convegni o seminari’ senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la ‘tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa’”.

 

Fonte: puntosicuro




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