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Un unico corso può essere valido per qualifiche diverse?

INTERPELLO: un unico corso può essere valido per qualifiche diverse?

 

 La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sulla possibilità di organizzare corsi di aggiornamento per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali. Il punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

In riferimento alla complessità della normativa in materia di formazione alla sicurezza, che anche nella recente intesa tra le parti sociali (relativa al cosiddetto “ Patto della Fabbrica” si chiede di uniformare e semplificare, risultano sempre importanti gli atti interpretativi ufficiali.

La Commissione Interpelli è intervenuta, con il primo interpello del 2019, sul tema dell’aggiornamento formativo e, in particolare, sulla possibilità di istituire un’unica sessione con effetti abilitanti per qualifiche professionali distinte.

 

Il nuovo interpello in materia di aggiornamenti

Riguardo al tema degli aggiornamenti in materia di formazione il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli sue due diversi punti:

  1. se ‘sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011’;
  2. se ‘sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio’.

A questo proposito il CNI segnala che ‘la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali’.

Per rispondere a questi quesiti è stato pubblicato l’Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019:

Sulla base di quanto stabilito nel punto 9 dell’Allegato A dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene, che:

  1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
  1. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione”.

 

Fonte: puntosicuro




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