D. LGS 231/01

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RESPONSABILITA' AMMINISTRATORE SOCIETA' PER OMESSA VIGILANZA IN PRESENZA DI PREPOSTI. SENTENZA.

Con la sentenza del 29 luglio 2014 n. 33417, la Cassazione Penale ha annullato la sentenza di condanna di un Amministratore "perché il fatto non sussiste", stabilendo che questi non può incorrere in responsabilità per "ogni violazione degli obblighi antinfortunistici" laddove "per il rispetto delle cautele e delle misure, pur previamente approntate...abbia specificamente investito dei preposti, che sono perciò tenuti a far osservare le regole di condotta all'uopo imposte."Nello specifico non può riconoscersi penale responsabilità all'amministratore che, avendo approntato tutte le misure richieste, abbia delegato un preposto alla organizzazione ed all'espletamento di specifica attività, ove il preposto sia persona tecnicamente idonea e capace, che abbia volontariamente accettato l’incombenza, nella consapevolezza degli obblighi che vengono su di lui ad incombere, e che sia fornita di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo, e sempre che il datore di lavoro, nel più generale contesto della posizione di garanzia che a lui fa capo, non si esima, comunque, dall'obbligo di sorvegliare ed accertare che il preposto usi concretamente ed effettivamente dei poteri  conferitigli, dando concreta attuazione alle disposizioni impartite e alle misure volta a volta dovute." Fonte: Amblav



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