D. LGS 231/01

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Requisiti delega di funzioni in materia ambientale.

Cass. Pen. sentenza n. 31364 del 23 giugno 2017 (ud. 1 giugno 2017)Secondo l’ormai univoca interpretazione di questa Corte, giunta gradualmente a conclusioni analoghe a quelle elaborate in tema di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare, in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale: in tal caso la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività.Sul punto, la Cassazione riafferma che «per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni in materia ambientale, è necessaria la compresenza di precisi requisiti:a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo». Fonte: Cassazione



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