D. LGS 231/01

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Modello 231/01: Delega di funzioni in ambito ambientale

Contenuti significativi:

A differenza del DLGS 81/08, nell’ambito ambientale non esiste nessuna normativa espressa che regoli l’istituto della delega di funzioni.

 

Come elaborare il documento:

Anche la Corte di Cassazione ha preso spunto dall’art. 16 del DLGS 81/08, ribadendo che i requisiti della stessa siano:

 

  1. puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; 
  2. il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; 
  3. deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; 
  4. l’esistenza della stessa deve essere giudizialmente provata in modo certo.
  5. In pratica: scritta, chiara, accettata, piena.

 

Considerazioni.

La giurisprudenza meno recente riteneva la delega in materia ambientale come valida ed idonea ad escludere la responsabilità del titolare ma solo per imprese di grandi dimensioni.

Questo principio nasceva dalla convinzione che per l’impresa di notevoli dimensioni fosse impossibile il controllo degli aspetti ambientali in capo al solo Legale Rappresentante.

Ora, invece, il concetto è stato esteso anche ad aziende di piccole-medie dimensioni.

 

A cura di Dott.ssa Emilia Barbati, Consulente legale Senior – Auditor - Responsabile Organismo di Vigilanza 231/01




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