D. LGS 231/01

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Infortuni sul lavoro. Committente responsabile anche per il sopralluogo.

Corte di cassazione, sentenza 1° marzo 2017 n. 10014.Il committente che non verifica l'«idoneità tecnico professionale» dell'impresa edile, risponde anche dell'infortunio occorso durante il “sopralluogo” e quindi ben prima della stipula del contratto di appalto.Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 1° marzo 2017 n. 10014, condannando alla ammenda di 4mila euro, con pena sospesa, per culpa in eligendo (colpa nella scelta), il primo accomandatario di una società a seguito della morte del «preteso titolare» di una ditta edile.Fonte: ilsole24ore



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