D. LGS 231/01

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Il capocantiere assente deve essere sostituito

A seguito della caduta di due operai per attività in quota e delle conseguenti lesioni riportate, il datore di lavoro era stato ritenuto responsabile dai giudici di merito: responsabilità successivamente confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 51530/2018. In particolare, si accertava che i dipendenti operavano con apposita imbragatura ma senza che fossero assicurati dalle cd "linee-vita" (peraltro presenti ma solo parzialmente installate): ne emergeva un cantiere in cui l’aspetto della sicurezza era del tutto trascurato ed in cui il capo cantiere nonchè responsabile sicurezza, assente da giorni, non fosse stato sostituito.

Al punto tale che "gli operai presenti sul luogo di lavoro si auto-organizzavano (…)".

La Corte ha dunque ritenuto che fosse da ascriversi a colpa del legale rappresentante della società la mancata previsione della supplenza del capocantiere e che non potesse essere invocata l’inconsapevolezza di tale assenza, atteso che il datore di lavoro, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l’onere di accertarsi della relativa presenza.




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