D. LGS 231/01

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Esclusa la responsabilità 231 di società unipersonale priva di un autonomo centro di interessi.

Tribunale di Milano, Sez. G.I.P., Sent. 16 luglio 2020, n. 971

Il Presidente dell’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, dott. Aurelio Barazzetta, accogliendo la tesi proposta dalla difesa e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di una Società Unipersonale, imputata quale ente ex D.Lgs. 231/01, in quanto priva di un autonomo e distinto centro di interessi.

In tali casi, secondo il Giudice, l’applicazione della normativa 231 pregiudicherebbe “la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche, la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro autonomi di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato”.

La pronuncia in commento segna quindi un punto molto importante e una svolta nell’interpretazione corretta e razionale della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, di cui si sentiva da tempo l’esigenza.

Deve infatti rilevarsi come il D.Lgs. 231/01 punisca la c.d. “colpa di organizzazione” dell’ente, per cui dove non esiste – e non può esistere – alcuna organizzazione dell’ente, come nelle società unipersonali, non esiste – e non può esistere – la colpa della società ma soltanto, semmai, la condotta della persona fisica (o delle persone fisiche) che hanno commesso il reato presupposto.

Fonte Giurisprudenza penale

A cura di: dott.ssa Emilia Barbati, Senior Legal Consultant




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