D. LGS 231/01

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Appalto illecito e somministrazione fraudolenta: le indicazioni dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito [1] ulteriori [2] chiarimenti in materia di somministrazione fraudolenta [3], reato che si configura in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.


Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Dignità, l’illecito in questione è punito, con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro [4] per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione [5].
Tra le indicazioni operative fornite al proprio personale di vigilanza, si evidenziano, di seguito, sinteticamente i principali aspetti trattati.

 

·         Appalto illecito e somministrazione fraudolenta

A fronte dell’utilizzo illecito dello schema negoziale dell’appalto, il conseguimento di effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL dall’appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, così come una accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione, risulta sicuramente sufficiente a dimostrare quell’idoneità dell’azione antigiuridica che disvela l’intento fraudolento.

 

·         Somministrazione fraudolenta

Il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, addirittura coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell’ambito di distacchi di personale, anche transnazionali, “non autentici”. 
In ogni caso, qualora la somministrazione fraudolenta si realizzi per il tramite di una agenzia autorizzata, la prova in ordine alla “specifica finalità” raccolta dal personale ispettivo deve essere più rigorosa.
 

·         Sanzioni

Nelle ipotesi di appalto e distacco illecito, rispetto ai quali si ravvisino gli elementi della fraudolenza,  il personale ispettivo dovrà contestare la violazione amministrativa e adottare la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto.
In tali ipotesi, per il personale ispettivo, sarà possibile adottare altresì il provvedimento di prescrizione obbligatoria e di diffida accertativa.
Anche nell’ipotesi di distacco transnazionale “non autentico” trova applicazione la sanzione dell’art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015, nella misura in cui il distacco, sia funzionale all’elusione delle disposizioni dell’ordinamento interno e/o del contratto collettivo applicato dal committente italiano.
In questo caso il lavoratore viene imputato in capo al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, fatti salvi gli effetti sotto il profilo contributivo connessi al disconoscimento dell’A1.
 

·         Regime intertemporale

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere la somministrazione fraudolenta un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica.
La natura permanente dell’illecito, comporta che l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione fraudolenta, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

 

·         Decorrenza normativa

Per le condotte di somministrazione fraudolenta che abbiano avuto inizio prima del 12 agosto 2018 e che si siano protratte successivamente a tale data il reato di cui all’art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015 si può configurare solo a decorrere dal 12 agosto 2018, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate successive a tale data.
Resta invece ferma l’applicazione in via esclusiva delle sanzioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, per il periodo precedente al 12 agosto 2018.
 

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Note:
[1] Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019.
[2] Confindustria Emilia Area Centro - Comunicazione prot. n. 87878/2018 del 18 luglio 2018.
[3] Fattispecie che a seguito del D.L. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018 (c.d. “Decreto Dignità”), è stata nuovamente introdotta nell’ordinamento giuslavoristico. Il reato in questione era originariamente già previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 276/2003, poi abrogato dal D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”).
[4] Art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015.
[5] Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Fonte: Confindustriaemilia




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