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Modifiche alla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020 (in allegato) che recepisce le nuove Direttive europee relative alla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il provvedimento modifica varie parti del Testo Unico dell'Ambiente con misure che prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono misure attuative.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di principale interesse per le Imprese.

ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI
Si segnala una criticità importante relativa alle modifiche apportate in materia di etichettatura degli imballaggi. Nello specifico, la precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi dovevano essere opportunamente etichettati, rimandava ad un Decreto Ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura mentre la nuova formulazione, che è entrata pienamente in vigore il 26 settembre, pone in capo ai produttori l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
Al fine di risolvere le immediate criticità applicative, legate anche all'apparato sanzionatorio, Confindustria sta lavorando con il Ministero per ottenere un intervento urgente con cui si indichino esplicitamente le modalità attraverso le quali procedere all'etichettatura degli imballaggi e, soprattutto, si preveda un adeguato periodo transitorio per evitare pregiudizi agli operatori e consentirgli di adeguarsi.

RIFIUTI URBANI
A partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti individuati nell'allegato L-quater alla Parte IV del Codice dell’Ambiente, prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del Codice dell’Ambiente (nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni), saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati, a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa. Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO
La modifica dell'art. 184-ter non prevede più l’operazione di preparazione al riutilizzo tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di “End of Waste”.
Si ricorda, in ogni caso, che la preparazione per il riutilizzo rimane un’operazione sul rifiuto e necessita di apposita autorizzazione che può essere ricompresa all'interno dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 29-ter) o tramite apposito regime semplificato, introdotto con il nuovo art. 214-ter, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (art. 214-ter).

RESPONSABILITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Viene confermato che la responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (di cui all'allegato C alla parte IV del Codice dell'Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (di cui all'allegato B alla parte IV del Codice dell'Ambiente), è esclusa al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, senza necessità di alcuna ulteriore attestazione, documento o certificazione (con la possibilità dell’invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l’originale).
Tuttavia, per quanto riguarda le operazioni D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto (art. 188, comma 5). Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. Si fa notare che la disposizione si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Viene prevista l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) di Linee guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione, al fine di una corretta attribuzione dei codici rifiuto. In merito a tale punto, si segnala che SNPA ha già emanato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”, pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020, le quali hanno valenza d’indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori. Infatti, come ribadito dalla norma, tali linee guida devono essere ancora approvate dal Ministero dell’Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Si ricorda, inoltre, che SNPA ha la facoltà di esprimere il proprio parere sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnalare al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province l’opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi istituzionali. Tale attività si esplica anche attraverso la produzione di documenti, prevalentemente Linee Guida o Report, pubblicati sul sito di SNPA che, come detto, costituiscono orientamenti e atti di indirizzo per il sistema agenziale.

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
Rispetto alla precedente disciplina, si evidenzia che fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto all’art. 188-bis, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, il cui obbligo di conservazione è passato da cinque a tre anni, rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
Il calcolo del numero dei dipendenti va effettuato considerando l’impresa nella sua globalità, non la singola unità locale, e va riferito al numero dei dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. L’anno da considerare è l’ultimo anno di esercizio contabile approvato.
Viene specificato che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero). In tal senso, si segnala che attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione, in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti. A tal proposito il nuovo modello di registro di carico e scarico sarà disciplinato con il decreto di cui all’art. 188-bis, comma 1 e fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente n. 148/1998. Pertanto, salvo prescrizione specifica contenuta nell'autorizzazione, il registro vigente non prevede (e non consente) di annotare ciò che non riguarda i rifiuti.

TRASPORTO DEI RIFIUTI
Si segnala l’introduzione di una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.
È stata apportata la modifica alla tempistica per la durata di conservazione dei formulari da cinque a tre anni.
Inoltre, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all’art. 188-bis, in alternativa alla classica modalità di vidimazione, è possibile procedere all'acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora i suddetti portali non fossero ancora operativi si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.
Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, fra le quali rientrano anche le attività di pulizia e piccoli interventi edili, i rifiuti si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e viene consentito, per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito, il trasporto di tali rifiuti venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al FIR, attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto. La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell’art. 230).

Fonte: Confindustria Emilia Area Centro




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