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MEDICO COMPETENTE. AUTORIZZAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono state rinnovate per il 2015 una serie di autorizzazioni d'ufficio al trattamento di alcuni dati personali, tra cui l'Autorizzazione generale n. 1/2014 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 11 dicembre 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014).In essa al punto 1), lettera c) “l'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta:dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate”.Il medico competente non necessita di raccogliere il consenso del lavoratore all'atto delle visite mediche riguardo il trattamento dei suoi dati personali.Tuttavia è buona prassi informare il lavoratore su cosa viene trasmesso all'azienda, sulla modalità di conservazione degli esami integrativi e sul fatto che questi ultimi non sono accessibili in azienda, sul luogo e modalità di conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio, sul fatto che alla cessazione del rapporto di lavoro vige l'obbligo di consegna al lavoratore della copia e della conservazione dell'originale per almeno 10 anni presso l'azienda, ecc. Fonte: puntosicuro



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