Dal 7 aprile entra in una nuova fase la gestione della sicurezza nel lavoro agile: i datori di lavoro che non consegnano l’informativa sui rischi ai lavoratori e al RLS sono ora esposti a sanzioni rilevanti, anche di natura penale.
L’intervento normativo segna un passaggio chiaro: il lavoro da remoto non è più un’eccezione da gestire in modo semplificato, ma un ambito pienamente integrato nel sistema di prevenzione aziendale.
Il principio non è nuovo. L’obbligo di informare i lavoratori in smart working era già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017 n. 81.
La novità introdotta dalla Legge 11 marzo 2026 n. 34 è sostanziale:
l’obbligo entra nel perimetro del Testo Unico
viene collegato a un sistema sanzionatorio esplicito
assume valore pienamente cogente
Oggi la mancata consegna dell’informativa può comportare:
arresto da 2 a 4 mesi
sanzioni fino a oltre 7.400 euro
Il legislatore ribadisce un concetto fondamentale:
la tutela del lavoratore resta invariata, anche quando l’attività si svolge fuori dai locali aziendali.
Il riferimento resta il D.Lgs. 81/2008, aggiornato per includere in modo strutturato il lavoro agile.
In pratica:
cambia il contesto operativo
non cambia la responsabilità del datore di lavoro
Nel lavoro agile viene meno il controllo diretto sull’ambiente di lavoro.
Di conseguenza, la gestione della sicurezza si sposta su un altro livello:
dall’ispezione → all’informazione strutturata
L’informativa diventa quindi lo strumento principale per:
trasferire conoscenze e comportamenti corretti
prevenire rischi non controllabili direttamente
dimostrare l’adempimento degli obblighi normativi
1. Predisporre l’informativa
forma scritta
contenuti specifici per il lavoro agile
rischi generali e specifici
2. Garantire la periodicità
consegna almeno annuale
estesa a lavoratore e RLS
3. Integrare la valutazione dei rischi
coerenza con il DVR
analisi delle attività svolte da remoto
4. Assicurare strumenti adeguati
dispositivi sicuri ed efficienti
verifica anche in caso di uso di strumenti personali
L’informativa deve coprire in modo concreto i rischi legati al lavoro agile, tra cui:
Rischi ergonomici e fisici
posture scorrette
affaticamento visivo
disturbi muscolo-scheletrici
Rischi organizzativi
carico mentale
stress lavoro-correlato
gestione dei tempi
Tecnostress e “always on”
iperconnessione
difficoltà di disconnessione
impatto sul benessere psicofisico
Il diritto alla disconnessione diventa un elemento chiave di prevenzione.
L’obbligo informativo non è isolato, ma parte di un sistema più ampio.
Il datore di lavoro deve anche:
verificare la conformità delle attrezzature (Titolo III del D.Lgs. 81/2008)
formare i lavoratori sui rischi specifici
attivare, ove previsto, la sorveglianza sanitaria
Inoltre, il RLS mantiene il diritto di verifica sull’effettiva applicazione delle misure.
Il rafforzamento normativo evidenzia un cambiamento di approccio:
il lavoro agile non si gestisce più con documenti standard, ma con processi strutturati
Per le aziende questo implica:
aggiornamento continuo delle informative
integrazione con DVR e sistemi di gestione
tracciabilità delle attività
coinvolgimento attivo dei lavoratori
L’introduzione di sanzioni rende esplicito ciò che era già implicito:
la sicurezza nel lavoro agile è una responsabilità piena e non delegabile.
Per le organizzazioni, il tema non è più solo “adempiere”, ma:
garantire coerenza tra normativa e operatività
trasformare l’obbligo informativo in uno strumento efficace di prevenzione
integrare il lavoro agile nel sistema di gestione della sicurezza
In un contesto sempre più distribuito, la qualità dell’informazione diventa la vera leva di controllo del rischio.