Tra il luglio 2025 e il giugno 2026, il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 ha subito interventi normativi in materia ambientale. Il risultato è un art. 25-undecies profondamente riformato: nuove fattispecie, sanzioni più elevate ed inasprite e misure interdittive più rigide, reati legati alla gestione illecita dei rifiuti che sono passati da contravvenzioni a delitti.
Per le imprese, questo significa che il perimetro di rischio ambientale presidiato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da ora in poi anche MOG) è cambiato in modo sostanziale, e che un MOG 231 non aggiornato a questo nuovo quadro non garantisce più l'esimente.
Questo articolo ricostruisce la sequenza degli interventi normativi del 2025-2026, analizza le nuove fattispecie rilevanti per la responsabilità dell’Azienda e indica i passi operativi per aggiornare il Modello Organizzativo in modo coerente con il quadro vigente.
Tra luglio 2025 e giugno 2026 sono stati ampliati e riformati i reati ambientali presupposto del D.Lgs. 231/2001.
Il D.Lgs. 81/2026 (in vigore dal 2 giugno 2026) è l'intervento più rilevante: recepisce la Direttiva UE 2024/1203 e introduce un approccio ecosistemico alla tutela penale dell'ambiente.
Nuove fattispecie: commercio di prodotti inquinanti, produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e gas fluorurati.
Le sanzioni pecuniarie per i reati ambientali aggravati sono aumentate: la soglia massima passa da 900 a 1.200 quote per alcune fattispecie.
Un MOG 231 non aggiornato alle nuove fattispecie non copre le aree di rischio introdotte nel 2025-2026 e non garantisce l'esimente per i reati di tipo ambientale.
La riforma conferma la convergenza tra Compliance ambientale, sicurezza sul lavoro e Governance 231.
La sequenza normativa
L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 è la norma che disciplina i reati ambientali quali reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente Azienda. Fino al 2025 era considerata una norma relativamente stabile. Nel corso di dodici mesi ha ricevuto diversi interventi sovrapposti, ciascuno con impatti operativi distinti.
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Provvedimento |
Data |
Principali novità |
Norma 231 |
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D.L. 116/2025 (Decreto Terra dei Fuochi) |
Luglio 2025 |
Responsabilità da vigilanza attiva nella gestione rifiuti; nuove fattispecie: combustione illecita, abbandono, gestione non autorizzata |
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 |
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D.Lgs. 81/2026 (Direttiva UE 2024/1203) |
21 apr. 2026 (in vigore 2 giu. 2026) |
Nuovo reato di commercio prodotti inquinanti; gas fluorurati e ozono-lesivi; approccio ecosistemico; aggravio automatico sanzioni |
Art. 25-undecies (ampiamente riformato) |
Il Decreto Terra dei Fuochi (D.L. 116/2025)
L'espressione Terra dei Fuochi indica l'area tra le province di Napoli e Caserta colpita da roghi di rifiuti tossici e sversamenti abusivi. Per affrontare questa emergenza e rispondere agli obblighi europei e alle sentenze della CEDU, lo Stato ha introdotto nel tempo interventi mirati, culminati nel Decreto-Legge n. 116/2025 (noto come decreto "Terra dei Fuochi") convertito dalla Legge n. 147/2025
Il D.L. 116/2025 ha, infatti, introdotto un modello di responsabilità basato sulla vigilanza attiva nella gestione dei rifiuti. Le nuove fattispecie inserite nell'art. 25-undecies includono la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006), l'abbandono illecito, la gestione non autorizzata e i delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter D.Lgs. 152/2006). Per le imprese che gestiscono rifiuti, anche in modo accessorio rispetto alla loro attività principale, il presidio 231 (cioè un insieme di regole, controlli e procedure che un'Azienda adotta per evitare di commettere i reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001),deve ora coprire anche i processi di tracciabilità e controllo della catena di smaltimento.
Il D.Lgs. 81/2026: la riforma più rilevante
Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, in vigore dal 2 giugno 2026, è l'intervento più strutturale. Recepisce la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente e interviene su tre livelli: modifica il codice penale, amplia i reati presupposto dell'art. 25-undecies e inasprisce il sistema sanzionatorio.
Sul piano concettuale, la riforma più rilevante è il passaggio da una tutela ambientale basata sulle singole matrici (aria, acqua, suolo) a un approccio ecosistemico: l'ambiente viene riconosciuto come bene giuridico unitario, da proteggere nel suo complesso. Questa impostazione ha conseguenze operative dirette: il risk MOG 231 non può più limitarsi a verificare il rispetto delle norme sugli scarichi o sulle emissioni; deve valutare l'impatto complessivo dei processi aziendali sull'ecosistema.
Nuove fattispecie
Il D.Lgs. 81/2026 introduce nell'art. 25-undecies: (1) il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.); (2) le fattispecie di produzione e commercio di sostanze lesive dello strato di ozono e di gas a effetto serra; (3) modifiche all'art. 452-bis c.p. sull'inquinamento ambientale.
Introduce inoltre un meccanismo di aggravamento automatico delle sanzioni pecuniarie in presenza delle circostanze aggravanti previste dal nuovo art. 452-sexiesdecies c.p.: per le fattispecie aggravate la soglia massima passa da 900 a 1.200 quote.
Profilo di rischio per settore
L'esposizione delle Aziende ai reati ambientali 231 dipende meno dalla dimensione dell'impresa e più dai processi che gestisce. La riforma 2025-2026 ha ampliato il perimetro in modo che riguarda oggi un numero significativamente maggiore di realtà rispetto al passato.
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La tua azienda |
Potenziale esposizione 231 ambientale |
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Produce o gestisce rifiuti |
Media - Alta |
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Gestisce rifiuti pericolosi |
Molto alta |
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È soggetta ad AUA/AIA o altre autorizzazioni ambientali |
Alta |
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Gestisce scarichi o emissioni |
Alta |
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Opera su siti contaminati o soggetti a bonifica |
Molto alta |
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Utilizza o commercializza sostanze/prodotti potenzialmente inquinanti |
Alta |
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Affida a terzi trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti |
Significativa |
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È sottoposta a controlli ambientali |
Significativa - Alta |
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Ha processi produttivi con impatti ambientali |
Alta |
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È una PMI ma svolge una delle attività sopra indicate |
Il rischio non è escluso dalla dimensione aziendale |
La responsabilità da filiera
Un aspetto che il D.Lgs. 81/2026 rafforza in modo esplicito: la responsabilità dell'Azienda non si esaurisce nei propri processi interni. Le imprese che affidano la gestione dei rifiuti a terzi, che approvvigionano materiali potenzialmente ozono-lesivi o che operano in filiere con rischio di reati ambientali devono estendere il presidio del MOG 231 alla supply chain. La “due diligence” di filiera diventa un elemento importante del risk assessment ambientale, non un'opzione.
L'impatto sul mog 231
Un MOG 231 che non è stato aggiornato ai provvedimenti del 2025-2026 presenta gap di copertura reali. Le aree di intervento che ne discendono sono quattro.
1. Aggiornamento del risk assessment
Il risk assessment dell'art. 25-undecies deve essere rivisto per includere le nuove fattispecie introdotte dal D.L. 116/2025 e dal D.Lgs. 81/2026. In particolare: gestione e tracciabilità dei rifiuti (anche in forma colposa), processi che implicano l'uso di gas fluorurati o sostanze ozono-lesive, attività di commercio o intermediazione di prodotti che potrebbero rientrare nella definizione di "prodotti inquinanti" ai sensi del nuovo art. 452-bis.1 c.p.
2. Revisione dei Protocolli di controllo
I protocolli esistenti relativi all'art. 25-undecies devono essere integrati per coprire le nuove fattispecie. I processi di gestione rifiuti, approvvigionamento di materiali sensibili e controllo della filiera richiedono procedure specifiche che documentino la diligenza organizzativa dell'Azienda. La documentazione e la sua corretta tenuta costituiscono è l'elemento che, in caso di contestazione, distingue un’Azienda che ha agito con colpa organizzativa da una che ha presidiato correttamente il rischio.
3. Flussi informativi verso l'OdV
L'OdV deve ricevere flussi informativi regolari sullo stato della Compliance ambientale: risultati delle ispezioni interne, segnalazioni di non conformità, eventuali procedimenti amministrativi da parte delle Autorità di controllo (ARPA, Ispettorato.. ecc). Questi flussi devono essere documentati e archiviati in modo accessibile, in caso di procedimento 231.
4. Aggiornamento in chiave integrata con il DVR
I cambiamenti normativi fin qui esaminati confermano la convergenza tra Compliance ambientale e sicurezza sul lavoro: i rischi ambientali legati a rifiuti, emissioni e sostanze chimiche incidono anche sulla valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08. Un aggiornamento del risk assessment 231 che non si coordini con una valutazione del rischio specifico in area ambientale produce disallineamenti che indeboliscono entrambi i sistemi. La logica dell'integrazione illustrata nell'articolo dedicato all'art. 30 D.Lgs. 81/08 si applica anche al fronte ambientale.
" L’evoluzione normativa del 2025-2026 sui reati ambientali non è stata solo un ampliamento progressivo di un catalogo già consolidato: è stata una riforma concettuale.
L'approccio ecosistemico, infatti, introdotto dal D.Lgs. 81/2026 cambia il modo in cui un'impresa deve guardare al proprio impatto ambientale ai fini del dlgs 231/01.
Non si tratta più di verificare il rispetto delle singole Autorizzazioni: si tratta di valutare se i processi aziendali, nel loro complesso, possono produrre un danno all'ecosistema e se il MOG 231 presidia questa possibilità in modo documentato ed efficace."
Cosa fare
1. Verifica dello stato attuale del MOG.
Identificare la data dell'ultimo aggiornamento dell'art. 25-undecies nel MOG 23 e revisionarlo in modo completo della sezione ambientale.
2. Mappatura delle attività sensibili ambientali.
Censire tutti i processi aziendali coinvolti, che generano rifiuti, utilizzano sostanze classificate come ozono-lesive o gas fluorurati, coinvolgono scarichi, emissioni o attività di bonifica. Includere i processi gestiti da terzi per conto dell'azienda.
3. Verifica della filiera.
Identificare i fornitori di smaltimento rifiuti, i gestori di materiali pericolosi e i distributori di prodotti potenzialmente rientranti nelle nuove fattispecie. Predisporre o aggiornare la contrattualistica per includere clausole di Compliance ambientale e diritti di audit.
4. Aggiornamento dei Protocolli e del sistema disciplinare.
Integrare i protocolli dell'art. 25-undecies con le nuove fattispecie. Verificare che il sistema disciplinare preveda sanzioni proporzionate per le violazioni in materia ambientale e che queste siano state comunicate al personale interessato.
5. Informare l'OdV e pianificare il riesame.
Il prossimo riesame del MOG 231 deve includere una sezione dedicata all'aggiornamento normativo 2025-2026 e alla verifica dell'adeguatezza dei presidi introdotti. L'OdV deve essere messo nelle condizioni di valutare la conformità del sistema aggiornato.
6. Formare il personale sulle novità normative impattanti.
La formazione del personale sulle novità normative in ambito ambientale, ma non solo, richiede un approccio strutturato per comprendere l'evoluzione delle leggi sui reati, la gestione dei rifiuti e la tutela della salute pubblica.
In sintesi
Il ciclo cambaimenti normativi 2025-2026 sui reati ambientali non ha prodotto aggiustamenti marginali: ha riconfigurato il perimetro di rischio ambientale rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001. Il D.Lgs. 81/2026, in particolare, introduce un paradigma ecosistemico che amplia significativamente l'orizzonte di valutazione richiesto al MOG 231.
Le imprese che non hanno aggiornato il proprio Modello Organizzativo rischiano di operare con un sistema di presidio che non copre le aree di responsabilità introdotte dalla riforma. In caso di contestazione per reati ambientali rientranti nelle nuove fattispecie, l'assenza di presidi specifici nel MOG 231 potrebbe privare l’Azienda dell'esimente e lo esporla a sanzioni pecuniarie significativamente più elevate rispetto al passato.
FAQ — Domande Frequenti
Quali sono i reati ambientali che fanno scattare la responsabilità 231?
I reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente sono disciplinati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. A seguito degli interventi del 2025-2026 includono anche: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p., riformato), disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reati in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006), il nuovo commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.) e le fattispecie relative a sostanze ozono-lesive e gas fluorurati introdotte dal D.Lgs. 81/2026.
Un'azienda che rispetta tutte le autorizzazioni ambientali è protetta dalla responsabilità 231?
Non automaticamente. Il D.Lgs. 81/2026 ha introdotto una precisazione rilevante: la presenza di autorizzazioni formalmente valide non esclude la responsabilità penale quando le condotte sono abusive rispetto al contenuto dell'autorizzazione stessa. Questo principio, già presente nella giurisprudenza, è ora esplicitato dalla norma. Rispettare le autorizzazioni è necessario ma non sufficiente: il MOG 231 deve presidiare i processi in modo da garantire che le attività rimangano entro i limiti autorizzati e che le deviazioni siano rilevate e corrette tempestivamente.
Il D.Lgs. 81/2026 riguarda anche le piccole imprese?
Sì. Il D.Lgs. 231/2001 si applica a tutti gli enti, indipendentemente dalla dimensione. Le nuove fattispecie introdotte dal D.Lgs. 81/2026 — in particolare il commercio di prodotti inquinanti e le fattispecie relative ai gas fluorurati — possono riguardare imprese di qualsiasi dimensione che operino in settori come la refrigerazione, il condizionamento, la produzione industriale o la gestione di rifiuti speciali.
Cosa si intende per 'approccio ecosistemico' nella riforma dei reati ambientali?
Con l'approccio ecosistemico, introdotto dal D.Lgs. 81/2026 in recepimento della Direttiva UE 2024/1203, l'ambiente cessa di essere tutelato come somma delle singole matrici (aria, acqua, suolo) e viene riconosciuto come bene giuridico unitario. Per le imprese, questo significa che la valutazione del rischio ambientale ai fini del MOG 231 deve considerare l'impatto complessivo dei processi aziendali sull'ecosistema, non solo la conformità alle singole norme di settore.
Il MOG 231 deve essere aggiornato dopo ogni modifica normativa?
Sì. Il D.Lgs. 231/2001 richiede che il Modello Organizzativo sia aggiornato ogni volta che intervengono modifiche significative all'organizzazione aziendale o al quadro normativo impattanti sull’Organizzazione stessa. Un Modello non aggiornato perde progressivamente la propria efficacia esimente rispetto alle nuove fattispecie.
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Legal Risk Management e consulenza 231