Cassazione Penale, Sez. 3, 01 marzo 2017, n. 10014 - Obbligo di verifica dellidoneità tecnico professionale dellimpresa affidataria sin dalla fase di progettazione dellopera: responsabilità di un committente. Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano la valutazione preventiva e leliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dellopera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dallart. 90, comma 9 del DLGS 81/08, fra cui la verifica nellipotesi di cantieri temporanei dellidoneità tecnico professionale dellimpresa affidataria, la quale implica liscrizione di questultima alla Camera di Commercio e lautocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.La verifica dellidoneità tecnico professionale di unimpresa alla quale "affidare dei lavori", ha infatti sostenuto la Corte, va fatta indipendentemente dalla stipula del contratto con la stessa bastando anche, una prestazione dopera preliminare alla fase della stipula del contratto stesso quale è stato considerato il sopralluogo preventivo che il titolare dellimpresa affidataria stava facendo nellazienda del committente, al momento dellinfortunio mortale occorsogli, per rendersi conto della tipologia del lavoro da fare e del materiale necessario per effettuarlo. Fonte: olympus