Un near miss non è solo un evento da registrare nel sistema di prevenzione.
Se non viene segnalato, analizzato e gestito con evidenza documentale, può diventare in giudizio la prova che il rischio era noto all'organizzazione prima che l'infortunio si verificasse.
Il collegamento tra la gestione dei near miss e il Modello Organizzativo 231 è uno degli aspetti più sottovalutati della compliance aziendale: riguarda la responsabilità amministrativa dell'ente, non solo quella penale individuale del datore di lavoro o del preposto.
Un near miss non segnalato e non gestito può costituire in giudizio la prova che il rischio era prevedibile e che l'organizzazione ne era a conoscenza prima dell'infortunio.
Il D.L. n. 159/2025, convertito nella Legge n. 198/2025, ha introdotto per le aziende con più di 15 dipendenti l’obbligo di tracciamento e comunicazione dei near miss.
Il Modello Organizzativo 231, per essere efficace ai fini dell'esimente, deve contenere misure di prevenzione specifiche per la gestione dei near miss, non solo un rinvio generico
La giurisprudenza è consolidata: il MOG 231 che non presidia la gestione dei near miss come segnale anticipatore del rischio è un modello incompleto sul piano della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del decreto.
Il valore probatorio dei near miss non registrati opera in entrambe le direzioni: per il pubblico ministero, come prova della prevedibilità; per la difesa, come elemento che dimostra la cura organizzativa, se correttamente gestiti.
Un near miss non registrato può incidere sulla responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001?
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 deve prevedere specifiche misure di prevenzione per la gestione dei near miss?
Quale rilevanza assume il concetto di prevedibilità del rischio nell’ambito della responsabilità 231 per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
In che modo la gestione operativa dei near miss si integra con i requisiti e i presidi del MOG 231?
Quali implicazioni presenta, per il Modello Organizzativo 231, il D.L. n. 159/2025, convertito nella Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, che ha introdotto l’obbligo di tracciamento e comunicazione dei near miss per le aziende con più di 15 dipendenti?
Quale ruolo è chiamato a svolgere l’Organismo di Vigilanza nella verifica dei sistemi di segnalazione, tracciamento e gestione dei near miss?
Il punto normativo
Il D.Lgs. 231/2001 prevede, all'art. 25-septies, la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. È la fattispecie più rilevante per la maggior parte delle imprese italiane.
Il meccanismo è noto: se il reato viene commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e l'ente non dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione del fatto, risponde con sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, interdittive.
Ciò che spesso viene sottovalutato è il ruolo che la gestione dei near miss svolge in questo meccanismo. La prevedibilità del rischio è uno degli elementi centrali nell'accertamento della colpa organizzativa: se l'accusa riesce a dimostrare che l'organizzazione era a conoscenza di segnali precursori del rischio poi concretizzatosi nell'infortunio, la posizione difensiva dell'ente si deteriora in modo significativo.
Un near miss non segnalato, non analizzato e non gestito è esattamente questo tipo di segnale. Se emerge in sede istruttoria, attraverso testimonianze di lavoratori o documentazione interna, dimostra che il rischio era noto e che l'organizzazione non ha agito per rimuoverlo.
Definizione operativa: ai fini del D.Lgs. 231/2001, per "prevedibilità del rischio" si intende la possibilità che l'organizzazione avesse, o avrebbe dovuto avere, conoscenza del rischio specifico che si è concretizzato nell'evento lesivo, sulla base delle informazioni disponibili nel normale svolgimento della propria attività.
Il collegamento operativo
Un Modello Organizzativo che si limita a rinviare al DVR e alle procedure di sicurezza non è sufficiente. La Cassazione ha ribadito in più occasioni la distinzione netta tra DVR e MOG 231: sono strumenti complementari, non sovrapponibili. Il DVR valuta i rischi. Il MOG presidia affinché quei rischi non vengano gestiti correttamente.
Sul tema dei near miss, il MOG 231 deve contenere almeno tre elementi.
Protocollo Modalità di segnalazione strutturare, conosciute e attive. Una procedura formalizzata che definisca chi può a chi segnalare un near miss, attraverso quale canale, con quali modalità e in quali tempi. La procedura deve essere accessibile a tutti i lavoratori!
Analisi e trattamento. Una procedura che definisca come il near miss segnalato viene deve essere analizzato, da chi, con quali strumenti ed evidenze sulle azioni correttive attivate. L'analisi deve essere documentata e tracciabile e deve indicare analisi delle cause individuate e le rispettive misure adottate.
Flusso informativo verso l'OdV. Il Modello deve prevedere che l'Organismo di Vigilanza riceva reportistica periodica anche sui near miss segnalati, sulle analisi effettuate e sulle azioni intraprese. Non sempre per quanto alla gestione dei singoli casi, ma a valere quale verificare sul corretto funzionamento del sistema e sull’assenza di pattern di rischio sistematici non presidiati.
Verifiche ispettive sempre più orientate all’effettività
Il Parlamento ha pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025 la Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, di conversione del D.L. n. 159/2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L’intervento si inserisce nel rafforzamento della prevenzione, della formazione, della vigilanza e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, richiedendo di rendere il sistema di gestione della sicurezza più concreto, tracciabile e dimostrabile, con particolare attenzione alla formazione e all’addestramento effettivi e coerenti con le mansioni, al rafforzamento della qualifica e dei controlli sugli appalti e subappalti e all’utilizzo di standard tecnici e percorsi formativi più strutturati, anche in relazione alle premialità INAIL attive dal 1° gennaio 2026.
Particolare rilievo assume il monitoraggio degli infortuni e dei mancati infortuni, rispetto al quale la normativa introduce, per le aziende con più di 15 dipendenti, l’obbligo di tracciamento e comunicazione dei near miss, unitamente all’analisi delle relative cause e all’adozione delle conseguenti azioni correttive.
Tale previsione assume diretta rilevanza anche ai fini del MOG 231, poiché il mancato presidio dei near miss non costituisce più soltanto un elemento di debolezza probatoria in caso di infortunio, ma integra un presidio che il Modello deve espressamente includere e di cui l’Organismo di Vigilanza deve verificare l’effettiva attuazione, accertando la presenza di un sistema di segnalazione, tracciamento e analisi degli eventi e delle azioni correttive adottate.
Ciò comporta che, tali aspetti, saranno oggetto di verifiche ispettive sempre più orientate all’effettività, riguardanti non soltanto la documentazione formale, ma anche le evidenze operative, le interviste ai lavoratori, l’analisi di casi concreti e la coerenza del ciclo prevenzione–formazione–controlli–gestione degli eventi–miglioramento continuo.
Il punto di vista legal-compliance
“La differenza tra un rischio gestito e una criticità organizzativa risiede nella capacità dell’impresa di intercettare i segnali prima che producano conseguenze.
Registrare e analizzare i near miss, individuare le responsabilità, attuare le misure correttive e garantirne la tracciabilità consente di verificare l’effettiva applicazione dei presidi di sicurezza.
Alla luce della L. 198/2025, la gestione strutturata dei mancati infortuni assume un rilievo ancora maggiore.
Per le imprese, aggiornare procedure e flussi 231 significa passare da una compliance formale a un sistema capace di prevenire concretamente il rischio.”
Il punto di vista HSE
"In oltre 10 anni di lavoro sul campo, ho osservato un pattern che si ripete con costanza: le aziende che hanno avuto un infortunio grave hanno quasi sempre avuto, nei mesi precedenti, near miss che non sono stati segnalati o che sono stati segnalati ma non analizzati in modo strutturato.
Il near miss è il momento in cui il sistema di prevenzione ha ancora la possibilità di intervenire prima che il danno si verifichi. Ignorarlo non è solo la perdita di un'opportunità preventiva: è la dimostrazione che il sistema non sta funzionando come dovrebbe.
Dal punto di vista operativo, costruire una cultura della segnalazione richiede tre condizioni fondamentali:
Che i lavoratori si fidino del sistema e non temano conseguenze.
Che le segnalazioni vengano prese in carico rapidamente con evidenza documentale.
Che i lavoratori vedano un'azione correttiva reale e concreta.
Quando queste tre condizioni mancano, i near miss restano confinati nella testa dei lavoratori e non arrivano mai al sistema di prevenzione. E quello che non entra nel sistema, semplicemente, non può essere gestito."
Cosa fare
1. Verificare se il MOG 231 include protocolli specifici per i near miss. Non è sufficiente un rinvio generico al sistema di prevenzione: il Modello deve contenere procedure formalizzate per segnalazione, analisi e reporting verso l'OdV. Consultare il servizio di implementazione MOG 231.
2. Strutturare il processo di analisi degli infortuni e near miss. Ogni near miss segnalato deve essere analizzato con metodologia strutturata, con evidenza documentale delle cause individuate e delle azioni correttive attivate e debitamente tracciate.
3. Definire il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza. L'OdV deve ricevere reportistica aggregata periodica sui near miss: non per gestire i singoli casi, ma per verificare che il sistema funzioni e per intercettare eventuali pattern di rischio sistematici.
4. Aggiornare il DVR sulla base dei near miss registrati. I near miss sono evidenze di rischio reale: devono alimentare la valutazione dei rischi, non restare in un registro separato che non dialoga con il sistema di prevenzione.
Conclusioni
Un near miss non gestito è, in potenza, una prova a carico dell'organizzazione. Dimostra che il rischio era conoscibile, che i segnali erano disponibili e che il sistema di prevenzione non ha funzionato come avrebbe dovuto.
Il Modello Organizzativo 231 che non presidia esplicitamente la gestione dei near miss, con protocolli formalizzati e flussi informativi verso l'OdV, non è in grado di svolgere la funzione per cui esiste. Il D.Lgs. 159/2025 ha reso questo presidio un obbligo normativo autonomo.
La domanda non è se strutturare il sistema: è se farlo prima o dopo che il problema si presenti.
Per approfondire la gestione integrata dei near miss e del Modello Organizzativo, visita le sezioni Analisi degli Infortuni e Near Miss e D.Lgs. 231/2001 su ersg.it.