MUD 2026: pubblicato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

7 Marzo 2026
4 minuti

Scadenza per la presentazione: 3 luglio 2026

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026 il DPCM 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2026, da utilizzare per le dichiarazioni relative ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2025.

 

Come previsto dall’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione è fissato entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto.

 

Scadenza ufficiale: 3 luglio 2026.

 

Il MUD rappresenta uno degli adempimenti ambientali più rilevanti per imprese ed enti coinvolti nella gestione dei rifiuti e costituisce uno strumento essenziale per la tracciabilità e il monitoraggio dei flussi a livello nazionale.


 

I documenti ufficiali del MUD 2026

Gli allegati tecnici al decreto sono pubblicati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e comprendono:

  • Istruzioni per la compilazione del MUD
  • Comunicazione rifiuti semplificata
  • Modelli per la raccolta dei dati
  • Istruzioni per la presentazione telematica
  • Sintesi delle modifiche introdotte nel MUD 2026
 

Come di consueto, Unioncamere provvederà a rendere disponibili software e portali telematici per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni.


 

Cosa cambia nel MUD 2026 rispetto al modello precedente

Le modifiche introdotte nel nuovo modello non rappresentano una rivoluzione dell’impianto dichiarativo, ma mirano principalmente ad allineare il MUD al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI e ad aggiornare alcune definizioni normative.

 

Tra le principali novità:

 
  1. Allineamento delle autorizzazioni al RENTRI
 

È stata aggiornata la Scheda AUT, con l’obiettivo di rendere coerenti le tipologie di autorizzazione indicate nel MUD con quelle previste dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

 
  1. Aggiornamento delle definizioni di stato fisico dei rifiuti
 

Le diciture relative allo stato fisico del rifiuto, presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata, sono state aggiornate per uniformarsi alla terminologia utilizzata nel RENTRI.

 
  1. Nuove indicazioni sulla conservazione dei calcoli dichiarativi
 

Le istruzioni di compilazione (punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3) chiariscono che il calcolo utilizzato dagli operatori per la compilazione della dichiarazione deve essere conservato presso l’unità locale, in linea con le disposizioni previste dal RENTRI.

 
  1. Nuova terminologia per i materiali recuperati
 

Nella Scheda Materiali Secondari il termine “aggregati riciclati” è stato sostituito con “aggregati recuperati”, per allinearsi al DM 28 giugno 2024 n. 127 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti da costruzione e demolizione (End of Waste).

 
  1. Monitoraggio della raccolta tramite eco-compattatori
 

Nella Comunicazione Rifiuti Urbani è stata aggiornata la Scheda RU con l’introduzione di una nuova informazione relativa alla raccolta selettiva delle bottiglie in plastica tramite eco-compattatori, effettuata dai Comuni in convenzione con sistemi EPR o altri soggetti.


 

Il quadro normativo: verso la piena integrazione con RENTRI

Le modifiche del MUD 2026 confermano una tendenza già avviata negli ultimi anni: la progressiva integrazione tra dichiarazione ambientale e sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti.

 

Interviene Lorenzo Ruggeri, EHS Specialist di E.R Services Group:

 

“Il MUD 2026 rappresenta un ulteriore passo nel processo di armonizzazione con il RENTRI. Le modifiche non sono solo formali: servono a rendere coerenti terminologia, autorizzazioni e modalità di gestione dei dati con il nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti. Per le imprese è quindi fondamentale verificare con attenzione la coerenza tra registrazioni interne, autorizzazioni e dichiarazione annuale.”

Questo significa che la qualità dei dati ambientali aziendali diventa sempre più centrale, soprattutto per le organizzazioni coinvolte nella produzione, gestione e recupero dei rifiuti.


 

Chi deve presentare il MUD

 

Devono presentare la dichiarazione, tra gli altri:

  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • imprese che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali
  • imprese che effettuano attività di recupero o smaltimento
  • trasportatori e intermediari di rifiuti
  • gestori del servizio pubblico di raccolta
 

La corretta compilazione della dichiarazione richiede coerenza tra registri di carico e scarico, formulari, autorizzazioni e flussi gestionali dell’anno precedente.


 

Cosa può fare E.R Services Group per le aziende

 

La compilazione del MUD rappresenta spesso un momento critico per molte organizzazioni, soprattutto in un contesto normativo in continua evoluzione.

 

E.R Services Group supporta le imprese con servizi dedicati:

 

verifica preliminare dei registri di carico e scarico rifiuti

controllo di coerenza dei dati ambientali e delle autorizzazioni

predisposizione e compilazione del MUD 2026

supporto alla trasmissione telematica

consulenza sull’integrazione con il sistema RENTRI

 

L’obiettivo è ridurre il rischio di errori dichiarativi e sanzioni, garantendo allo stesso tempo una gestione documentale coerente con il quadro normativo vigente.


 

Scadenza MUD 2026: 3 luglio 2026

Preparare per tempo i dati ambientali dell’anno 2025 è il primo passo per gestire correttamente l’adempimento.

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