Giustificato il controllo, con successivo licenziamento, dellattività svolta da un dipendente via Internet. Una sentenza della corte europea dei diritti umani.
Il 12 gennaio 2016 la corte europea dei diritti umani ha concluso, allunanimità, che nel caso in esame non vi era violazione dellarticolo 8, Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, stabilito dalla convenzione europea dei diritti delluomo.
Il ricorrente alla corte è un tecnico romeno che dal primo agosto 2004 al sei agosto 2007 ha lavorato presso unimpresa privata in qualità di ingegnere incaricato delle vendite. Egli ha aperto un account Yahoo per rispondere a domande dei clienti. Il 13 luglio 2007, questo ingegnere è stato informato che le sue comunicazioni tramite Yahoo erano state tenute sotto controllo e le registrazioni mostravano che egli aveva autorizzato il canale di comunicazione per fini personali.
Il tecnico romeno ha contestato la decisione del suo datore di lavoro, in quanto riteneva violato il suo diritto alla riservatezza. Il tribunale romeno confermò il licenziamento, pienamente conforme alle regole societarie, di cui il tecnico era al corrente.
A questo punto il tecnico ha fatto ricorso alla corte europea dei diritti umani, per violazione dellarticolo 8.
Uno dei motivi dellappello era che con le intercettazioni il datore di lavoro era venuto a conoscenza dei suoi dati personali sensibili, ma la corte ha ritenuto che in nessun caso il licenziamento era basato sul contenuto dei messaggi, ma solo sul fatto che egli aveva utilizzato strumenti di comunicazione aziendale per fini personali, violando una specifica disposizione.
Fonte: puntosicuro