La tutela della lavoratrice madre e del nascituro è una priorità assoluta. Per uniformare e chiarire le procedure relative ai provvedimenti di interdizione dal lavoro durante la gravidanza e nel periodo post-parto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito nuove, importanti indicazioni operative.
Queste direttive mirano a rendere più efficiente e coerente l'attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione delle richieste, garantendo la corretta applicazione del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità) e delle normative correlate.
La gravidanza, pur non essendo una malattia, richiede specifiche misure di protezione in relazione alle condizioni e alle mansioni lavorative. La normativa italiana, in linea con le direttive europee, tutela la salute della lavoratrice e del bambino, estendendo la protezione anche al periodo dell'allattamento fino al settimo mese dopo il parto.
Il cuore della questione risiede negli articoli 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001, che prevedono misure per la tutela della salute attraverso la modifica delle condizioni di lavoro o, se necessario, l'astensione dal lavoro.
La richiesta di interdizione può essere inoltrata sia dal datore di lavoro che dalla lavoratrice stessa. La modulistica necessaria è disponibile sul portale INL e deve essere accompagnata da:
Se la richiesta proviene dal datore di lavoro, dovrà anche specificare l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, motivando tale impossibilità con elementi tecnici sull'organizzazione aziendale.
Dovrà inoltre segnalare eventuali lavori faticosi, pericolosi o insalubri a cui la lavoratrice è esposta (es. stazione eretta prolungata, sollevamento pesi, lavoro su scale, uso di macchine utensili) e allegare uno stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere.
Importante: Per evitare ritardi, è fondamentale che le istanze siano protocollate e assegnate per l'istruttoria nella stessa data di ricezione.
Durante l'istruttoria, l'Ufficio dell'Ispettorato territoriale competente valuterà che ricorrano congiuntamente due condizioni essenziali previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001:
La valutazione del rischio non è un'ispezione, ma si basa sulla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro nel DVR. Vengono considerati fattori come rumore, radiazioni, vibrazioni, agenti chimici, biologici, posture incongrue, e altri elementi che possono compromettere la salute.
Qualora non sia possibile eliminare il rischio o spostare la lavoratrice a una mansione diversa (anche inferiore, mantenendo la stessa retribuzione), l'Ufficio procederà all'interdizione dal lavoro.
L'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri specificamente elencati negli allegati A e B del decreto.
A tal riguardo, la semplice constatazione che la lavoratrice sia adibita a mansioni di trasporto e sollevamento pesi è sufficiente per il riconoscimento della tutela e la conseguente interdizione, fatta salva la verifica dell'impossibilità di spostamento. Il "carico" si intende come un peso superiore a 3 kg movimentato in via non occasionale.
Attenzione alla postura eretta prolungata: La normativa include tra i lavori faticosi quelli che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano a una posizione particolarmente affaticante. Ciò include anche mansioni che permettono la deambulazione, come quella della commessa-addetta alla vendita, che è considerata una posizione affaticante.
Lo spostamento a un'altra mansione non è inteso in senso assoluto. Spetta al datore di lavoro valutare l'effettiva possibilità di adibire la lavoratrice a una mansione diversa, anche inferiore ma compatibile con il suo stato, che non comprometta l'organizzazione aziendale. Solo in casi eccezionali e motivati, l'Ufficio potrà verificare la veridicità di tale impossibilità.
In sintesi, per tutelare la lavoratrice madre, il datore di lavoro dovrà attuare una o più delle seguenti misure:
Il provvedimento di interdizione deve essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Questo termine decorre dal giorno successivo alla ricezione e, in caso di integrazioni, dal giorno successivo al loro arrivo. L'astensione dal lavoro decorre dalla data di adozione del provvedimento, non dalla presentazione dell'istanza.
In caso di rigetto dell'istanza, l'Ufficio comunicherà i motivi ostativi e, anche se non pervengono osservazioni, dovrà adottare un provvedimento definitivo di diniego motivato. Per accelerare i tempi, la trasmissione delle comunicazioni e dei provvedimenti avviene preferibilmente via PEC o email.
I provvedimenti di interdizione sono considerati definitivi. In caso di inerzia dell'Ufficio o di diniego, la lavoratrice può ricorrere al titolare del potere sostitutivo o presentare ricorso giurisdizionale al Giudice del Lavoro.