L’ordinanza n. 26923/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un passaggio giuridico di particolare rilevanza per la tutela della salute dei lavoratori e per gli obblighi dei datori di lavoro.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che lo stress professionale può essere causa diretta di danni gravi alla salute, ponendo a carico del datore una responsabilità risarcitoria piena qualora emergano turni e condizioni operative usuranti non adeguatamente gestite.
Il caso riguarda il decesso per infarto di un medico ospedaliero, a seguito di un lungo periodo caratterizzato da turnazioni estenuanti e carichi di lavoro continuativi, tipici di reparti ad alta intensità. Gli eredi hanno contestato che la morte non fosse un evento imprevedibile, ma il risultato di un logoramento fisico e mentale progressivo non affrontato dal datore di lavoro.
La Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando la precedente sentenza di merito.
La Corte ha riconosciuto che:
Il riconoscimento dell’equo indennizzo in sede di causa di servizio è stato ritenuto un indizio forte del collegamento tra condizioni di lavoro e patologia.
La decisione richiama con forza i principi dell’art. 2087 c.c., “tutela delle condizioni di lavoro” secondo cui il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e psicologica (meglio personalità morale) dei lavoratori.
A ciò si aggiungono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui:
“Questa ordinanza segna un punto fermo: la responsabilità datoriale non riguarda soltanto gli infortuni materiali, ma si estende a tutto ciò che può compromettere la salute psicofisica del lavoratore. Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), infatti, la salute è uno stato di completo benessere psicofisico.
L'art. 2087 del Codice Civile è quindi considerato la "norma madre" della salute e sicurezza sul lavoro perché impone al datore di lavoro un obbligo generale di protezione dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, fungendo da norma di chiusura del sistema antinfortunistico, colmando eventuali lacune normative, estendendo la tutela anche a rischi non specificatamente previsti dalla legge, ma che rientrano nel complesso dei rischi legati all'attività lavorativa.
Il datore di lavoro è chiamato quindi a dimostrare, con elementi oggettivi e documentati, di aver adottato un’organizzazione del lavoro idonea a prevenire situazioni di stress cronico.
In ambito aziendale, il rischio di inadempimento si traduce in conseguenze civili, amministrative e talvolta penali, soprattutto se correlato alla mancata applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008.
Dott.ssa Emilia Barbati, Legal Consultant, ROdV, Deputy Legal Manager ERSG
L’ordinanza non introduce nuovi obblighi, ma rafforza quelli già esistenti. ERSG ricorda che le imprese possono prevenire rischi simili attraverso:
1. Valutazione dei rischi e, nel caso specifico anche del rischio stress lavoro-correlato
Analisi strutturata, documentata e periodica del rischio.
2. Ridefinizione dei carichi e dei turni
Specie nei settori caratterizzati da intensità operativa elevata e rischi alti, ma non solo.
3. Monitoraggio continuo del benessere organizzativo
Survey, colloqui, indicatori sentinella, dialogo interno.
4. Formazione mirata a dirigenti e preposti
Per riconoscere segnali di sovraccarico e gestire in modo appropriato i team.
5. Adozione o aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei rischi)
Specifica integrazione del rischio infortunio e salute psicofisica.
6. Procedure di pronta segnalazione
Per intercettare tempestivamente le criticità operative e personale addestrato a rilevare gli eventi sentinella
ERSG supporta le aziende in tutto questo percorso.
Chi legge questa news potrebbe aver bisogno di:
Sì, secondo il D.Lgs. 81/2008.
No: può delegare compiti, non la responsabilità.
Sì, se creano condizioni di sovraccarico fisico o mentale.
No. Occorre aggiornarlo e agire sulle criticità rilevate, tenuto conto anche delle interpretazioni giurisprudenziali.
Sì, ma il principio vale per tutti i settori.
Assolutamente sì, soprattutto per dirigenti, preposti e HR, RSPP, RLS.