INL: controlli sul rischio caldo. Un'occasione per rafforzare la prevenzione nelle aziende

La nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha definito le linee guida operative per la gestione del rischio da calore nei luoghi di lavoro, con particolare enfasi sui settori esposti ad attività all'aperto. Il documento ribadisce l'obbligo datoriale di tutela della salute e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 2087 del Codice Civile, rendendo la valutazione del rischio termico un elemento strutturale e non più eccezionale.

8 Luglio 2026
6 minuti

Oltre il D.Lgs. 81/2008: strategie pratiche per la tutela dal rischio termico

Con la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ai propri ispettori indicazioni operative per verificare l'effettiva gestione del rischio da calore nei luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione ai settori maggiormente esposti, quali edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e attività svolte all'aperto.

Le indicazioni dell'INL richiamano non solo gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione e gestione dei rischi, ma anche il più generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori previsto dall'art. 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Dal punto di vista pratico, la nota indica che possono essere adottate numerose misure di prevenzione e protezione, tra cui:

  • anticipazione dell'inizio delle attività nelle ore più fresche della giornata;

  • sospensione o limitazione delle lavorazioni più gravose nelle fasce orarie a maggior rischio;

  • incremento della frequenza delle pause di recupero;

  • realizzazione di aree ombreggiate, ventilate o climatizzate per le pause;

  • disponibilità costante di acqua fresca e integrazione salina ove necessario;

  • rotazione del personale nelle mansioni maggiormente esposte;

  • riduzione dei ritmi di lavoro durante i periodi di allerta caldo;

  • fornitura di indumenti leggeri, traspiranti e con protezione dai raggi solari;

  • verifica delle condizioni di salute dei lavoratori maggiormente vulnerabili mediante il coinvolgimento del Medico Competente;

  • definizione di procedure per l'immediata interruzione dell'attività in presenza di sintomi riconducibili allo stress termico.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai lavoratori più fragili, ai neoassunti, ai lavoratori che operano da soli e a coloro che svolgono attività fisicamente impegnative o in ambienti particolarmente esposti all'irraggiamento solare.


Ma quali figure aziendali sono coinvolte in questa gestione e implementazione delle misure, e per cosa?

Datore di Lavoro

È il principale responsabile, ma non l'unico, della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Attività richieste: aggiornare il DVR con una specifica valutazione del rischio da stress termico; individuare e attuare adeguate misure di prevenzione e protezione; organizzare il lavoro tenendo conto delle condizioni climatiche; rimodulare gli orari di lavoro o sospendere le attività in presenza di rischio non accettabile; garantire acqua potabile, aree ombreggiate o climatizzate e idonei DPI; assicurare formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; coinvolgere il Medico Competente e l'RLS nella valutazione del rischio.

Dirigenti

Supportano il Datore di Lavoro nell'attuazione delle misure organizzative.

Attività richieste: programmare le lavorazioni in base alle previsioni meteorologiche; organizzare turnazioni e rotazioni del personale; verificare che le misure previste dal DVR siano concretamente applicate; coordinare i responsabili operativi e i preposti nella gestione del rischio caldo.

Preposti

La nota richiama espressamente il ruolo del preposto, anche ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008. Il preposto entra in gioco poiché ha l'obbligo di vigilanza, penalmente sanzionato, sui sottoposti.

Attività richieste: vigilare sull'effettivo rispetto delle procedure aziendali; verificare che i lavoratori effettuino le pause previste; controllare l'utilizzo corretto dei DPI e degli indumenti di protezione; segnalare immediatamente ai propri superiori situazioni di pericolo derivanti dalle condizioni climatiche; interrompere o far interrompere l'attività in presenza di condizioni di rischio grave e immediato; vigilare sul rispetto delle prescrizioni del Medico Competente; monitorare eventuali sintomi di malessere dei lavoratori.

RSPP/SPP

Figura fondamentale per la valutazione e gestione del rischio, fondamentale supporto al Datore di lavoro.

Medico Competente

La nota INL pone particolare attenzione al suo coinvolgimento.

Attività richieste: collaborare alla valutazione del rischio; individuare lavoratori fragili o maggiormente suscettibili agli effetti del caldo; proporre eventuali limitazioni o prescrizioni lavorative; effettuare la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti; informare lavoratori e datore di lavoro sui rischi sanitari collegati alle alte temperature.

RLS/RLST

L'INL richiede la verifica del loro coinvolgimento nel processo valutativo.

Attività richieste: essere consultati in fase di valutazione del rischio (prima e non dopo); formulare osservazioni e proposte migliorative; raccogliere e segnalare eventuali criticità provenienti dai lavoratori; contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione.

Lavoratori

Anche i lavoratori sono parte attiva nella gestione del rischio, tenuto conto dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

Attività richieste: prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella dei colleghi; non esporsi a situazioni di rischio e pericolo; segnalare al Medico Competente eventuali patologie e/o uso di farmaci che possano peggiorare la situazione; rispettare le procedure aziendali; utilizzare correttamente DPI e attrezzature; seguire le indicazioni ricevute durante la formazione; idratarsi regolarmente; segnalare tempestivamente condizioni di malessere proprie o dei colleghi.


Parere dell'esperto

Il punto di vista legale: rischio caldo, responsabilità datoriale e profili penali

"La nota INL del 6 luglio 2026 non è solo un documento di indirizzo per chi svolge attività ispettiva ma è ancor di più un segnale inequivocabile che il rischio da calore è entrato stabilmente nell'agenda degli organi di vigilanza, con tutto ciò che ne consegue sul piano della responsabilità per le Aziende che non assolvono a tale obbligo. Sul fronte della responsabilità civile, l'art. 2087 opera con la consueta logica: in caso di infortunio/incidente da stress termico il Datore di lavoro è chiamato a dimostrare di aver adottato tutte le misure esigibili (in pratica, aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), non solo quelle espressamente elencate dalla norma. Un DVR (Documento di Valutazione del Rischio) che non contempli una valutazione specifica del rischio caldo, o che la contenga in forma generica, è già di per sé un elemento di debolezza probatoria e “non è di aiuto” nella riduzione concreta del rischio. Sul fronte penale, i profili di maggiore attenzione riguardano la catena di vigilanza:

Il Datore di lavoro che non coinvolge il Medico Competente nella valutazione del rischio, il Dirigente che non rimodula le lavorazioni nonostante le allerte meteorologiche, il RSPP che non considera il rischio o lo considera male, non indicando al Datore di Lavoro,  cosa concretamente occorra fare e come, il preposto che non esercita l’obbligo di vigilanza e non interrompe l'attività del lavoratore, in presenza di sintomi da stress termico.

Tutte condotte che, in caso di evento lesivo con prognosi superiore ai 40 gg, possono configurare ipotesi di lesioni colpose o omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica.

Non marginale è anche la condotta del lavoratore poiché egli ha l’obbligo di prendersi cura di sé stesso.

La prevenzione strutturata, documentata e verificabile non è solo un obbligo normativo: è lo strumento di tutela più efficace disponibile, per i lavoratori e per l'organizzazione, un’opportunità di prevenzione."

Emilia Barbati
Deputy Legal Manager ERSG
Responsabile OdV (Organismo di Vigilanza ai sensi del DLGS 231/01)
Mobility Manager

Prevenzione strutturata: le soluzioni ERSG per la tutela dei lavoratori e la conformità normativa

In questo contesto, i consulenti ERSG possono supportare concretamente le aziende nell'adozione di misure organizzative, tecniche e procedurali che consentano di prevenire i rischi legati alle alte temperature e di dimostrare l'effettiva attuazione delle misure preventive in caso di controllo ispettivo.

Tra le principali attività che possiamo proporre:

  • Aggiornamento del DVR con una valutazione specifica del rischio da stress termico e da esposizione al sole.

  • Predisposizione di procedure aziendali e check-list per la gestione delle ondate di calore, con definizione di ruoli, responsabilità e criteri di intervento.

  • Elaborazione di Piani di Emergenza Caldo, che stabiliscano quando intensificare le misure preventive o sospendere temporaneamente le lavorazioni più critiche, integrabili nel Piano di Emergenza Interno.

  • Utilizzo dei bollettini previsionali Worklimate e di altri sistemi di allerta per programmare le attività in funzione del livello di rischio giornaliero.

  • Formazione specifica di lavoratori, preposti e dirigenti sul riconoscimento precoce di colpo di calore, disidratazione, stress termico e procedure di primo soccorso e gestione del rischio.

L'attuale orientamento degli organi di vigilanza conferma che il rischio caldo non può più essere considerato un evento eccezionale, ma un rischio prevedibile e gestibile che richiede un approccio strutturato.

Per questo motivo, investire oggi in una corretta valutazione del rischio, nell'organizzazione del lavoro e nella formazione delle persone rappresenta non solo un adempimento normativo, ma anche una concreta opportunità di prevenzione, in applicazione dei principi di tutela sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 2087 del Codice Civile.


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Approfondimento tematico

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