La Società 1 aveva affidato in appalto alla Società 2 lo smontaggio di un impianto industriale, da trasferire in un nuovo stabilimento situato in altra area produttiva.
A sua volta, la Società 2 aveva subappaltato il trasporto dei macchinari alla Società 3.
Le operazioni prevedevano il prelievo di tratti di nastro trasportatore presenti nell’area esterna e il successivo caricamento sul pianale di un rimorchio.
Per tali attività veniva impiegato un carrello elevatore telescopico, dotato di accessorio con gancio fisso del peso di circa 5 tonnellate, che di fatto trasformava il mezzo in una gru mobile.
L’attrezzatura era manovrata da E.E., dipendente della Società 2, con il supporto dei colleghi F.F. e G.G., incaricati di imbragare i pezzi con catene e ganci, sollevarli, movimentarli e posizionarli sul rimorchio.
Completata la prima operazione, F.F. e G.G. salivano sul cassone per liberare le catene e consentire a E.E. di procedere con il secondo sollevamento.
Tuttavia, la seconda manovra veniva eseguita da C.C. e H.H., autisti della Società 3, saliti sul pianale del rimorchio per collaborare alle operazioni di sgancio.
Durante la manovra, C.C., dopo aver segnalato il completamento dello sgancio, non aveva tuttavia rimosso correttamente una catena.
Questa, restando agganciata al nastro trasportatore, causava l’oscillazione e l’inclinazione improvvisa del carico.
Il lavoratore cadeva dal mezzo e veniva colpito dal nastro, riportando lesioni gravissime a cranio, bacino e arto inferiore, che ne determinavano il decesso.
I giudici di merito hanno evidenziato come il mezzo utilizzato fosse stato modificato nella sua configurazione originaria tramite l’applicazione dell’accessorio con gancio, che ne alterava la funzione, trasformandolo da carrello elevatore a gru mobile.
Di conseguenza, l’operatore E.E. non era in possesso dell’abilitazione specifica per tale tipologia di attrezzatura, rendendo l’intera operazione non conforme ai requisiti di sicurezza e formazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto che il giorno dell’infortunio era pienamente prevedibile un’interazione operativa tra i dipendenti delle Società 2 e 3, come già descritto nei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (POS).
Ciò avrebbe dovuto comportare un coordinamento formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti, in base all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 sui rischi interferenti.
“Il caso evidenzia un aspetto ricorrente nella gestione dei cantieri temporanei o delle attività in appalto: la sottovalutazione del rischio interferente e la mancata verifica della reale idoneità tecnica e formativa degli operatori.
L’uso di un carrello elevatore telescopico con accessori non standard, come un gancio da sollevamento, cambia radicalmente la natura dell’attrezzatura e, con essa, i requisiti di formazione e autorizzazione dell’operatore.
È indispensabile che il datore di lavoro verifichi e formalizzi le modifiche d’uso delle attrezzature, aggiornando il DVR e il DUVRI, e che il coordinamento tra imprese sia effettivo, non solo documentale.
L’evento tragico di questo caso giudiziario ribadisce l’importanza di una gestione integrata della sicurezza, basata su competenza tecnica, comunicazione chiara e responsabilità condivisa.”
Ing. Lorenzo Ruggeri, EHS Specialist
La sentenza della Cassazione Penale conferma che:
Come sottolinea l’ing. Ruggeri, “la sicurezza non può essere delegata: va costruita quotidianamente attraverso procedure, formazione e consapevolezza operativa”.