Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il Decreto n. 25 del 17 marzo 2017, con modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.In particolare, il Decreto 25/2017 in relazione agli appalti prevede: allarticolo 2 modifica il comma 2,dellarticolo 29, del decreto legislativo n. 276 del 2003.1. Allarticolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse;b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.Il Decreto Legge è entrato in vigore il 17 marzo 2017.Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alla norma.Fonte: Dottrina LavoroNota della dott.ssa Emilia Barbati, Legal Consultant, E.R Legal Risk Management:La norma ripristina la responsabilità solidale (uguale responsabilità) del committente con lappaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori.Sarà, quindi, abrogata la norma del Dlgs 276/2003 che da un lato disciplinava la facoltà per la contrattazione collettiva nazionale di derogare alle previsioni normative in materia di solidarietà, dallaltro prevedeva un meccanismo processuale che consentiva al committente di invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.Lazienda che appalta sarà tenuta a esercitare un controllo più rigoroso su quella a cui affida un appalto.