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Il nuovo Accordo Stato Regioni e le tempistiche di formazione per neoassunti

Uno degli aspetti più discussi negli ultimi anni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, è la tempistica della formazione obbligatoria per i Lavoratori neoassunti.

La questione nasceva da una frase presente nel “vecchio” Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei Lavoratori, nella quale si prevedeva che il percorso formativo fosse completato “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”.

È fondamentale chiarire che la previsione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, non autorizzava in alcun modo il Datore di Lavoro ad adibire il Lavoratore a mansioni senza che lo stesso avesse ricevuto un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 è sempre stato chiaro su questo punto: la formazione del Lavoratore deve precedere l’inizio dell’attività lavorativa, soprattutto in presenza di rischi specifici (D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 4).

Il termine dei 60 giorni, dunque, rappresentava una scadenza massima per completare l’intero percorso formativo conformemente ai requisiti previsti dall’Accordo, ma non giustificava in alcun modo l’impiego del Lavoratore in attività che potenzialmente lo esponevano a rischi senza una formazione preventiva adeguata. Procrastinare la formazione rispetto all’inizio delle attività lavorative sarebbe contrario ai principi generali di tutela della salute e sicurezza, come ribadito anche dalla giurisprudenza in vari casi.

 Con l’abrogazione dell’Accordo del 2011 e l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni, la questione è stata finalmente risolta in modo esplicito. Il nuovo testo, infatti, non riporta più la previsione dei 60 giorni e stabilisce chiaramente che la formazione debba avvenire prima che il Lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.

Questa modifica è coerente con quanto già stabilito dal D.Lgs. 81/08 e conferma un principio fondamentale della prevenzione: nessun lavoratore può iniziare un’attività ed essere esposto a rischi senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.

Come nota conclusiva, si fa presente come tale disposizione richieda alle Aziende una riflessione dal punto di vista organizzativo sulle modalità di inserimento dei neoassunti.

 

Testo redatto dalla dott.sssa Roberta Brazzoli, Amministratrice unica di E.R Training, una delle 5 società che compongono E.R Services Group.




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