Il D.Lgs. 81/2026 amplia i reati presupposto ambientali dell'art. 25-undecies. Cosa cambia per il tuo Modello 231 e cosa fare prima del 2 giugno.
Introduzione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2026 ed entrata in vigore il 2 giugno 2026, il D.Lgs. 21 aprile 2026 n. 81 recepisce la Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente.
Il decreto aggiorna il testo del D.Lgs. 231/2001 introducendo modifiche sostanziali all'art. 25-undecies: nuovi reati presupposto, inasprimento sanzionatorio, obblighi di vigilanza più stringenti.
Per le aziende dotate di un Modello Organizzativo, la revisione non è più rinviabile.
Contesto normativo
La Direttiva (UE) 2024/1203 è la risposta dell'Unione Europea a un quadro di criminalità ambientale crescente, caratterizzato da un numero sempre maggiore di reati, dall'inefficienza del sistema sanzionatorio precedente e dalla necessità di contrastare reti criminali che operano anche su scala internazionale.
Il legislatore europeo ha voluto agire su tre leve:
1. ampliare il catalogo delle condotte penalmente rilevanti,
2. inasprire le sanzioni per le persone fisiche e giuridiche,
3. rafforzare la cooperazione tra autorità degli Stati membri.
Impatto pratico
Il punto di impatto diretto per le aziende è l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, che nello specifico disciplina reati ambientali. Il decreto ha modificato questa norma su due fronti: da un lato ampliando il catalogo dei reati presupposto, anche attraverso il richiamo alle fattispecie aggravate; dall'altro inasprendo il trattamento sanzionatorio.
Nel dettaglio, oltre al riformulato reato di inquinamento ambientale, sono state inserite le nuove fattispecie di commercio di prodotti inquinanti e i reati di produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra.
Sul piano sanzionatorio per le aziende, il provvedimento adegua la disciplina delle sanzioni nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività.
Il decreto istituisce presso la Procura Generale della Corte di Cassazione un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, segnale inequivocabile che la pressione investigativa e giudiziaria sul fronte degli eco-reati è destinata ad aumentare.
Parere legale: parla l'esperto
"Il D.Lgs. 81/2026 non lascia margini di attesa. L'ampliamento del catalogo dei reati presupposto all'art. 25-undecies tocca aree operative — gestione dei rifiuti, scarichi, sostanze utilizzate, emissioni, filiera che molte aziende non hanno ancora presidiato o non hanno presidiato adeguatamente nel proprio Modello 231 e/o nella propria documentazione (es. procedure). Dovranno, pertanto, essere aggiornate anche queste dovrà essere monitorata, attentamente, l’attività di gestione documentale.
Ne consegue che il sistema delle autorizzazioni e delle prescrizioni dovrà divenire molto più rigoroso affinché si possano evitare errori/dichiarazioni non corrispondenti.
Tutto quanto sopra ha anche un altro riflesso: il termine — e, dunque, il concetto — di “abusivamente” assume oggi una portata più ampia. Non riguarda soltanto le condotte realizzate in assenza di autorizzazione, ma anche quelle realizzate in violazione della normativa europea o nazionale, oppure sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente.
Ne consegue che anche una gestione formalmente autorizzata può assumere rilevanza penale qualora sia fondata su dati non veritieri.
C’è di più, qualora l’inquinamento di un habitat situato all’interno di un’area naturale protetta, ovvero sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne provochi la distruzione, la pena è aumentata.
Il rischio non è solo sanzionatorio: è anche reputazionale.
La mappatura dei rischi ambientali è integrata con quella della sicurezza sul lavoro?
Aspetto di non poco conto che, entro maggio 2027 il Governo dovrà inoltre adottare una Strategia nazionale contro i crimini ambientali, con obiettivi, risorse e misure di prevenzione e contrasto."
Cosa fare
L'entrata in vigore è prossima. Le aziende dotate di un Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 devono:
Aggiornare la mappatura dei rischi.
I nuovi reati presupposto (commercio di prodotti inquinanti, sostanze ozono-lesive, gas a effetto serra) devono essere valutati rispetto all'attività aziendale concreta e alla filiera di fornitura.
Revisionare i protocolli di controllo applicabili per tal reati.
I protocolli esistenti dell'art. 25-undecies vanno integrati per coprire le nuove fattispecie.
Verifica della due diligence di filiera.
Errori nella gestione dei rifiuti, nei controlli sulla filiera o nella tracciabilità possono trasformarsi in responsabilità penale per l'ente azienda. Il MOG deve estendere il presidio alla supply chain anche dal punto di vista ambientale.
Aggiornamento del DVR in chiave integrata.
La riforma conferma la convergenza tra compliance 231 e sicurezza sul lavoro: i rischi ambientali legati a rifiuti, emissioni e sostanze chimiche incidono sulla valutazione dei rischi e una carenza di addestramento pratico può diventare indice di colpa organizzativa nei procedimenti 231.
Conclusioni
Il D.Lgs. 81/2026, in vigore dal 2 giugno 2026, modifica l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 introducendo nuovi reati presupposto ambientali (commercio di prodotti inquinanti, sostanze ozono-lesive, gas a effetto serra), inasprendo le pene per le ipotesi aggravate e rafforzando il sistema di coordinamento nazionale antiambiente.
Le aziende con un Modello 231 devono aggiornare mappatura dei rischi, protocolli di controllo applicabili e specifici a questa area tematica ed effettuare una due diligence di filiera prima dell'entrata in vigore.
Questo post si inserisce nel percorso di aggiornamento continuo di ERSG sui temi della compliance normativa.