Dal 25 settembre 2026 il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio possono essere affidati solo a tecnici manutentori qualificati ai sensi del D.M. 1° settembre 2021.
Il Decreto del 22 settembre 2026, pubblicato in GU il 24 settembre, introduce una disposizione transitoria per i soggetti che entro il 25 settembre 2026 abbiano presentato regolare istanza di valutazione dei requisiti: possono continuare a operare fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027.
Per le aziende, questo non è un rinvio dell'obbligo: è una finestra di operatività condizionata che richiede verifica immediata della posizione dei propri manutentori.
Dal 25 settembre 2026 la manutenzione e il controllo degli impianti antincendio devono essere affidati esclusivamente a Tecnici Manutentori Qualificati ai sensi del D.M. 1° settembre 2021 (Decreto Controlli).
Il Decreto del 22 settembre 2026 introduce l'art. 6-bis: chi ha presentato istanza di valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026 può continuare a operare fino alla conclusione della valutazione, con scadenza massima al 31 marzo 2027.
La disposizione transitoria non si applica a chi non ha presentato istanza: per questi soggetti l'obbligo di qualificazione è già in vigore senza eccezioni.
Il datore di lavoro è tenuto a verificare la posizione del proprio manutentore: qualificato, in fase di valutazione con istanza presentata entro il 25 settembre 2026, o privo di entrambi i requisiti.
Un contratto di manutenzione antincendio affidato a un soggetto non qualificato e non coperto dalla disposizione transitoria espone il datore di lavoro a responsabilità diretta.
Cosa cambia dal 25 settembre 2026 per la manutenzione degli impianti antincendio?
Chi può beneficiare della disposizione transitoria introdotta dal Decreto del 22 settembre 2026?
Cosa deve verificare il datore di lavoro sul proprio manutentore antincendio?
Entro quando scade la disposizione transitoria?
Cosa rischia un'azienda che affida la manutenzione antincendio a un tecnico non qualificato?
Il contesto normativo
Il D.M. 1° settembre 2021, noto come Decreto Controlli, ha ridisegnato il quadro normativo per la manutenzione degli impianti antincendio, introducendo per la prima volta in Italia la figura del Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato come professione regolamentata. Non più una generica competenza aziendale, ma una qualifica personale, certificata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che attesta il possesso di requisiti tecnico-professionali specifici per categoria di impianto.
L'obbligo di affidare la manutenzione esclusivamente a tecnici qualificati, previsto dall'art. 4 del decreto, ha subito diverse proroghe: originariamente fissato al settembre 2022, poi rinviato al settembre 2025 e infine al 25 settembre 2026 con il D.M. 15 luglio 2025.
Il 25 settembre 2026 la proroga è scaduta. L'obbligo è ora in vigore senza ulteriori rinvii.
Definizione operativa: per "Tecnico Manutentore Qualificato" si intende la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali definiti nell'Allegato II del D.M. 1° settembre 2021, che ha ottenuto la qualifica dal C.N.VV.F. e ha la responsabilità personale dell'esecuzione corretta della manutenzione secondo la regola dell'arte.
La novità del 22 settembre 2026
Il Decreto del 22 settembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, introduce nel D.M. 1° settembre 2021 il nuovo art. 6-bis con una disposizione transitoria molto specifica.
Il testo è preciso nella sua applicabilità:
si applica solo ai soggetti che, entro il 25 settembre 2026, abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti;
la finestra di operatività dura fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027;
la continuità operativa è limitata alle tipologie di impianto oggetto dell'istanza presentata, non a tutte le attività di manutenzione del soggetto.
Tre condizioni che devono verificarsi contemporaneamente: istanza presentata, nei termini, per le specifiche tipologie. In assenza di anche solo una di queste condizioni, la disposizione transitoria non opera.
Le implicazioni per le aziende
Il D.M. 1° settembre 2021 pone in capo al datore di lavoro un obbligo diretto: verificare che le attività di manutenzione e controllo degli impianti antincendio siano affidate esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti. Questo obbligo non si assolve con la firma di un contratto: richiede la verifica sostanziale della posizione del manutentore.
A partire dal 25 settembre 2026, ogni datore di lavoro deve collocare il proprio manutentore in uno di tre scenari distinti.
|
Posizione del manutentore |
Operatività |
Azione richiesta dal datore di lavoro |
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Qualificato ai sensi del D.M. 1° settembre 2021 |
Piena, senza limitazioni |
Acquisire documentazione attestante la qualifica |
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Istanza presentata entro il 25.09.2026, in fase di valutazione |
Limitata alle tipologie oggetto dell'istanza, fino al 31.03.2027 |
Verificare l'istanza presentata e le tipologie coperte; monitorare l'esito della valutazione |
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Non qualificato e senza istanza presentata |
Nessuna, dall'entrata in vigore |
Sostituire il manutentore con un soggetto qualificato |
Il terzo scenario è quello più critico. Un contratto di manutenzione antincendio affidato a un soggetto non qualificato e non coperto dalla disposizione transitoria non è un contratto in via di adeguamento: è un contratto non conforme, con le relative implicazioni in termini di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e del sistema di prevenzione incendi.
Il punto di vista tecnico
"l Decreto Controlli ha introdotto un principio che cambia la prospettiva sulla manutenzione antincendio: la responsabilità dell'esecuzione corretta è personale e non delegabile all'azienda di manutenzione come entità.
È la persona fisica che materialmente esegue l'intervento a dover possedere la qualifica. Questo ha conseguenze pratiche immediate per i datori di lavoro: non è sufficiente che l'impresa appaltatrice sia una società strutturata con anni di esperienza nel settore.
Occorre verificare che il tecnico che viene fisicamente a eseguire la manutenzione sia qualificato per quella specifica tipologia di impianto. La disposizione transitoria del 22 settembre 2026 è uno strumento utile, ma ha confini precisi: opera solo per chi ha presentato istanza nei termini e solo per le tipologie oggetto dell'istanza.
Un datore di lavoro che non verifica queste condizioni e si affida alla clausola transitoria come garanzia generica sta assumendo un rischio che non gli appartiene. Il sistema antincendio non funzionale o mal mantenuto non è solo un problema di conformità: è un rischio reale per la sicurezza delle persone.
E la responsabilità, in caso di evento, risale a chi ha affidato quella manutenzione senza verificare le qualifiche.
Cosa fare
1. Verificare la posizione di ogni manutentore antincendio con cui si ha un contratto attivo.
Richiedere documentazione che attesti la qualifica ai sensi del D.M. 1° settembre 2021 oppure copia dell'istanza di valutazione presentata entro il 25 settembre 2026, con evidenza delle tipologie di impianto oggetto dell'istanza.
2. Aggiornare i contratti di appalto per le attività di manutenzione antincendio.
I contratti devono prevedere esplicitamente l'obbligo del manutentore di possedere la qualifica prevista dal Decreto Controlli e di documentarla al datore di lavoro. Un contratto che non prevede questa clausola non tutela il committente.
3. Inserire la verifica della qualifica dei manutentori nel sistema di gestione degli appalti.
La qualificazione del manutentore antincendio è un requisito tecnico-professionale che rientra nel perimetro della verifica ITP prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008: deve essere verificata prima dell'affidamento e monitorata nel corso del rapporto contrattuale.
4. Monitorare l'esito delle valutazioni in corso.
Per i manutentori coperti dalla disposizione transitoria, la finestra operativa scade al 31 marzo 2027. È necessario pianificare per tempo l'eventuale sostituzione dei soggetti che non ottengano la qualifica entro quella data.
5. Aggiornare la valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza Interno.
La conformità del sistema di manutenzione antincendio incide direttamente sull'efficacia del sistema di prevenzione: il DVR e il PEI devono riflettere lo stato effettivo del presidio antincendio dell'organizzazione.
Conclusioni
Dal 25 settembre 2026 l'obbligo di affidarsi a tecnici manutentori qualificati per il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio è in vigore senza ulteriori proroghe.
Il Decreto del 22 settembre 2026 introduce una disposizione transitoria per chi ha presentato istanza nei termini, con scadenza al 31 marzo 2027, ma con limiti precisi di applicabilità che richiedono verifica caso per caso.
Per i datori di lavoro, l'azione prioritaria è verificare la posizione di ogni manutentore con cui si ha un contratto attivo, aggiornare i contratti di appalto e integrare la verifica della qualifica nel sistema di gestione degli appalti.
Affermazione citabile: la qualifica del tecnico manutentore antincendio è un requisito personale, non aziendale. Verificarla è un obbligo del datore di lavoro, non una cortesia contrattuale.
Per approfondire la gestione sicura degli appalti e la prevenzione incendi, visita le sezioni Gestione Appalti All in One e Redazione del Piano di Emergenza Interno (PEI) su ersg.it.
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