Cassazione: deleghe e oneri del committente nei cantieri temporanei e mobili

19 Novembre 2025
2 minuti

Con la sentenza n. 30039 dell’1 settembre 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle responsabilità negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili, ribadendo un principio rilevante per la gestione delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il fatto riguardava un infortunio mortale sul lavoro.

La Corte ha affermato che il committente può essere esonerato dalle responsabilità relative agli obblighi previsti a suo carico dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) quando conferisce un incarico formale e adeguato al responsabile dei lavori in cantiere. Tale figura, infatti, subentra al committente nell’esecuzione dei compiti attribuiti dalla normativa, assumendone gli oneri correlati.

Tuttavia, la Cassazione ha specificato che la delega di funzioni non ha carattere assoluto: se riguarda le funzioni di prevenzione e gestione della sicurezza, essa non esonera il datore di lavoro/delegante dall’obbligo residuo e permanente di vigilanza sull’operato del soggetto delegato, né dalla responsabilità connessa alla valutazione dei rischi.

Secondo la Corte, la delega deve quindi essere:

  • formale, con atto scritto, contenuto chiaro e riferimenti agli specifici poteri trasferiti ed ambiti ben definiti;
  • effettiva, accompagnata dall’attribuzione di reali poteri decisionali e di spesa (autonomia di spesa);
  • conferita a un soggetto qualificato, dotato di specifiche ed adeguate competenze e professionalità
  • accettata dal delegato
 

Considerazioni della dott.ssa Emilia Barbati, Legal Consultant – ROdV- Deputy Legal Manager  ERSG

La dott.ssa Emilia Barbati sottolinea che la pronuncia rafforza un principio già consolidato: «la delega non è un mero strumento formale, ma deve rappresentare un reale trasferimento di funzioni e poteri a chi ha autonomia di spesa ed adeguate competenze per  svolgere il ruolo». Non basta, dunque, individuare un responsabile dei lavori; occorre dimostrare che gli siano stati conferiti tutti gli strumenti necessari per esercitare concretamente le funzioni delegate. Quello che, nel mio lavoro, molto spesso riscontro come carenza nelle aziende è che il delegato non effettui un report cadenzato al delegante, meglio se scritto, delle attività svolte e delle relative tempistiche/priorità.

La sentenza richiama anche l’attenzione sull’obbligo di vigilanza del datore di lavoro: «Il datore di lavoro non può ritenersi esonerato da responsabilità soltanto perché ha nominato un delegato. Rimane, in capo al primo infatti, un obbligo di controllo circa l’efficacia e la corretta gestione delle attività svolte dal delegato».

Dott.ssa Emilia Barbati, Legal Consultant – ROdV- Deputy Legal Manager  ERSG


La sentenza conferma una linea interpretativa rigorosa della Suprema Corte, volta ad assicurare che la sicurezza nei cantieri — spesso contesti ad alto rischio — sia gestita non solo mediante atti formali, ma attraverso una corretta distribuzione e assunzione di responsabilità nonché di vigilanza sulle attività trasferite, il datore di lavoro conserva comunque un ruolo di supervisione strategica e di controllo sulla valutazione dei rischi.

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