La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24204/2025, interviene con un principio destinato a incidere profondamente sulle prassi aziendali di gestione degli strumenti di lavoro: il datore di lavoro non può accedere alle e-mail dei dipendenti, neppure quando queste si trovino su server aziendali. in uso in azienda o sui pc assegnati per lo svolgimento dell’attività e pur se ciò sia determinato da finalità difensive.
Secondo la Suprema Corte, i messaggi di posta elettronica del lavoratore – anche se gestiti tramite account aziendale – costituiscono corrispondenza privata e rientrano pienamente nella tutela dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che protegge la vita privata e la segretezza delle comunicazioni.
L’orientamento della Cassazione chiarisce che:
La sentenza impone di rivedere e aggiornare:
«La sentenza 24204/2025 conferma un principio essenziale: gli strumenti aziendali non possono diventare un varco per accedere alla sfera privata del lavoratore.
Anche in presenza di esigenze difensive o verifiche interne, l’azienda deve attenersi ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione previsti dal GDPR.
L’attività di controllo deve essere regolata da policy chiare, trasparenti e preventivamente comunicate ai lavoratori.
In ERSG sosteniamo le imprese nella predisposizione e revisione delle procedure interne affinché conformità normativa e tutela dei diritti fondamentali convivano in un sistema equilibrato.»
Dott.ssa Emilia Barbati Legal Consultant, ROdV, Deputy Legal Manager ERSG
Alla luce del nuovo orientamento della Cassazione, è consigliabile:
1. Aggiornare le policy IT e privacy
2. Limitare severamente i controlli sulle e-mail
3. Implementare protocolli di Data Protection by Design
4. Formare dirigenti, lavoratori e responsabili IT
Per evitare comportamenti inconsapevolmente illeciti.
5. Richiedere un assessment legale
Per verificare l’allineamento dell’organizzazione al GDPR e all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Chi cerca informazioni su questa sentenza ha spesso necessità di:
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1. Il datore può accedere alla posta elettronica del dipendente per motivi investigativi?
No, non può leggere i contenuti della posta, nemmeno per finalità difensive.
2. Se l’account è intestato all’azienda, la tutela della privacy vale comunque?
Sì. L’account può essere aziendale, ma i contenuti sono tutelati come corrispondenza privata.
3. Il datore può controllare i log tecnici senza leggere le email?
Sì, purché tali controlli siano limitati, proporzionati e comunicati preventivamente.
4. Serve il consenso del lavoratore per i controlli?
No, il consenso non è valido in rapporto datore–dipendente. Occorrono basi giuridiche adeguate.
5. Le aziende devono aggiornare le proprie policy?
Sì, è fortemente consigliato.
6. È possibile bloccare automaticamente le email senza aprirle?
Sì, tramite filtri automatizzati non invasivi.
7. È legittimo accedere alla casella email di un dipendente assente?
Solo con procedure formalizzate, che evitino la lettura della corrispondenza privata.
8. Il GDPR disciplina l’uso della posta elettronica aziendale?
Sì, in particolare negli articoli su trasparenza, minimizzazione e proporzionalità.
9. Lo Statuto dei Lavoratori è ancora applicabile ai controlli?
Sì, l’art. 4 continua a valere per tutti gli strumenti di lavoro.
10. Questa sentenza vale anche per strumenti alternativi (es. chat, Teams, WhatsApp business)?
Sì, i principi di tutela della corrispondenza valgono per ogni mezzo di comunicazione.
11. Le aziende rischiano sanzioni?
Sì: amministrative, risarcitorie e potenzialmente penali (in casi estremi).