Infortunio mortale causato dal ribaltamento di eco-balle: la Cassazione conferma la responsabilità datoriale e l’obbligo di adeguate misure di sicurezza
La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 38782 del 1° dicembre 2025, ha confermato la responsabilità dell’azienda in relazione all’infortunio mortale di un lavoratore travolto dal ribaltamento di una pila di eco-balle presso un impianto di trattamento rifiuti.
Il caso rappresenta un importante punto di riferimento per tutte le aziende che operano nello stoccaggio, movimentazione e gestione di materiali pesanti e instabili. La Cassazione infatti, ribadisce con forza l’obbligo, per il datore di lavoro, di predisporre misure di prevenzione adeguate e verificabili, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
La Suprema Corte evidenzia come l’evento mortale sia stato determinato da violazioni concrete e specifiche delle misure di sicurezza contemplate dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008. In particolare, sono state riscontrate le seguenti omissioni:
1. Mancata delimitazione delle aree di stoccaggio
Violazione delle prescrizioni dell’Allegato IV TUSSL: assenza di perimetrazione e interdizione al transito del personale nelle zone a rischio.
2. Omessa segnalazione delle zone di pericolo
Contravvenzione al punto 1.4.8: i lavoratori non erano adeguatamente informati del rischio specifico.
3. Mancata predisposizione di barriere e protezioni fisiche
Violazione del punto 1.8.1: assenza di presidi per evitare il ribaltamento o la caduta di materiali pesanti.
4. Circolazione interna non sicura
Violazione del punto 1.8.3: vie di accesso e transito non progettate per garantire la sicurezza di pedoni e mezzi.
Secondo la Corte, tutte le omissioni sopra elencate sono risultate causalmente rilevanti rispetto all’evento.
Il ragionamento controfattuale dei giudici è chiaro:
“Se le aree fossero state delimitate, le zone segnalate e fossero stati predisposti presidi adeguati, il lavoratore non sarebbe stato investito dalle eco-balle con alto grado di credibilità razionale.”
Il datore di lavoro, pertanto, avrebbe dovuto adottare misure non solo previste dalla normativa, ma perfettamente esigibili in quel contesto operativo.
“La sentenza n.38782/2025 emessa dalla IV Sez. Penale della S.C. si pone nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui l’obbligo datoriale non si esaurisce in una mera adozione formale di procedure ma richiede strumenti concretamente idonei a governare i rischi lavorativi.
In tale ordinanza la Corte, recependo integralmente le argomentazioni dei Giudici di merito, ha riaffermato con forza il nesso di causalità intercorrente tra la condotta gravemente omissiva del datore di lavoro, frutto di una violazione strutturale degli obblighi prevenzionistici, e l’evento mortale occorso al lavoratore.
L’accertata mancanza di adeguate misure organizzative, sia nella gestione dell’area di stoccaggio sia nel controllo del rischio di ribaltamento delle eco-balle, evidenzia un sistema aziendale di sicurezza strutturalmente inadeguato, riconducibile alle classiche carenze organizzative integranti gli illeciti presupposto di cui all’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01.
Neppure l’asserita imprudenza del lavoratore, invocata dalla difesa del datore, è stata ritenuta dagli Ermellini idonea ad interrompere il nesso di causalità, in quanto l’evento si è inserito in un contesto organizzativo carente, rilevatore di un risparmio in termini di tempi e/o costi a discapito della sicurezza, espressione chiara di quell’”interesse o vantaggio” rilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente.
La pronuncia ribadisce, quindi, la necessità per le imprese di dotarsi di un Modello 231 effettivamente operativo e realmente efficace, in grado di prevenire i rischi per mezzo di protocolli specifici ed un sistema di vigilanza attivo”.
Avv. Matteo Turriziani, Legal Consultant, ROdV
La sentenza n. 38782/2025 offre un importante richiamo alle imprese:
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1. Quali obblighi ha il datore di lavoro nello stoccaggio di materiali instabili?
Deve predisporre delimitazioni, segnaletica, barriere e un layout che garantisca la sicurezza dei lavoratori.
2. La mancata segnalazione delle zone di pericolo può comportare responsabilità penale?
Sì. La Cassazione lo considera un elemento determinante nella causalità dell’evento.
3. Cosa prevede il punto 1.4.8 dell’Allegato IV?
Che le zone di pericolo siano segnalate in modo chiaramente visibile.
4. Come si previene il rischio di caduta di materiali stoccati?
Mediante barriere, distanze di sicurezza e corretto posizionamento dei carichi.
5. Il datore di lavoro può delegare la responsabilità?
Può delegare funzioni, ma non l’obbligo di vigilanza e di predisporre un sistema sicuro.
6. L’Organismo di Vigilanza può intervenire su rischi legati allo stoccaggio?
Sì, nell’ambito del Modello 231 verifica protocolli, segnalazioni e procedure di sicurezza.
7. La valutazione del rischio deve essere aggiornata periodicamente?
Sì, specie in impianti con materiali instabili, variazioni operative o nuovi layout.
8. La mancanza di barriere fisiche è sempre una violazione?
Se vi è rischio concreto di caduta materiali, sì.
9. Le imprese devono formare i lavoratori sulle aree interdette?
Assolutamente sì: informazione e formazione sono obblighi inderogabili.
10. L’adozione di procedure è sufficiente per escludere la responsabilità?
No. Le procedure devono essere applicate, verificate e monitorate.
11. Un audit periodico può prevenire questi infortuni?
Sì, perché permette di individuare tempestivamente omissioni e criticità operative.
12. ERSG può supportare in caso di ispezioni ASL/ARPAT?
Sì, offrendo assistenza tecnica e legale nella gestione del post-ispezione.