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REACH - Inserimento di 4 nuove sostanze SVHC in candidate list

Il 16 gennaio 2020 l'ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) ha aggiornato la Candidate List (CL), l'elenco delle sostanze candidate all'inserimento in Allegato XIV (Autorizzazione) del Regolamento, con l'inclusione di 4 nuove sostanze SVHC (Substance of Very High Concern), tre delle quali a causa della loro tossicità per la riproduzione e una quarta a causa di una combinazione di altre proprietà problematiche che possono avere la capacità di provocare probabili effetti gravi per la salute umana e per ambiente.

Le 4 nuove sostanze sono:

NOME DELLA SOSTANZA

NUMERO CE

NUMERO CAS

MOTIVO DELL'INCLUSIONE

ESEMPI DI USI

Di-isoesil-ftalato

276-090-2

71850-09-4

Toxic for reproduction (Article 57 (c))

Not registered under REACH

2-benzil-2-dimetilammino-4'-morfolibutilrofenone

404-360-3

119313-12-1

Toxic for reproduction (Article 57 (c))

The substance is used in polymer production

2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one

400-600-6

71868-10-5

Toxic for reproduction (Article 57 (c))

The substance is used in polymer production

acido perfluorobutansolfonico e i suoi sali

-

-

Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)

Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)

Used as a catalyst/ additive/reactant in polymer manufacture and in chemical synthesis. It is also used as a flame retardant in polycarbonate (for electronic equipment)

Ricordiamo che, a seguito dell'inclusione delle sostanze in Candidate List, che attualmente contiene 205 sostanze, i produttori/importatori di articoli che contengono almeno una di queste sostanze hanno sei mesi di tempo per notificare all'ECHA (art. 7 paragrafo 2 del Regolamento REACH) se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

  • la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso;
  • la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad una tonnellata all'anno per produttore o importatore.


Tuttavia, non vi è alcun obbligo di notificare (art. 7 paragrafi 3 e 6 del Regolamento REACH):

  • se il produttore o l'importatore possono escludere l'esposizione alle persone o all'ambiente in condizioni d'uso e di smaltimento normali o ragionevolmente prevedibili;
  • se la sostanza è stata già registrata per quell'uso specifico.


Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di comunicazione (art. 33 del Regolamento REACH), i produttori/importatori di articoli contenenti le sostanze di cui sopra in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso dovranno ottemperare a due diverse disposizioni a seconda che gli articoli di cui sopra siano forniti a utilizzatori professionali o a consumatori e precisamente:

  • cessione ad attori professionali posti immediatamente a valle: in questo caso dovranno essere fornite tutte le informazioni, in possesso, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome delle sostanze contenute e la quantità presente;
  • cessione a consumatori: su richiesta dei consumatori dovranno essere fornite tutte le informazioni, in possesso, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome delle sostanze contenute e la quantità presente; tali informazioni dovranno essere fornite entro 45 giorni dalla data della richiesta.

 

Fonte: Confindustria Emilia




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