Il datore di lavoro per provare l’adempimento della formazione dei lavoratori è tenuto a compilare un documento con durata e data dell’avvenuta formazione anche se la stessa è stata impartita prima dell’Accordo del 2011.
Cassazione Sezione III Penale - Sentenza n. 37312 del 9 settembre 2014 - Pres. Romis - Ric. G.R.
Fonte: puntosicuro