Con sentenza n. 27127 del 4 dicembre 2013 la Cassazione Civile ha ribadito il principio per il quale il datore di lavoro è interamente responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore anche quando ometta di controllare e vigilare che delle misure di sicurezza adottate si sia effettivamente fatto uso da parte del dipendente danneggiato.
Un lavoratore si è infortunato mentre sostituiva la lampada di emergenza di un mezzo compattatore ad una altezza di circa 3-4 metri, con una scala inidonea all’uso, senza che sui lati aperti verso il vuoto fossero installati parapetti normali con arresto al piede o mezzi di protezione equivalenti, idonei ad impedire la caduta di persone e, per di più,
senza che sull’esecuzione di tale prestazione vi fosse alcuna vigilanza.
L’imprenditore è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito
fungendo la violazione dell’obbligo di sicurezza quale unico fattore causale dell’evento, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il
dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza.
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Fonte: Quotidiano sicurezza