D. LGS 231/01

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Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa

Inserito un nuovo art. 25 quaterdecies nel d.lgs. 231/2001.

Con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

L’art. 5 c. 1 della Legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdeciesdi cui si riporta di seguito il testo.

 

25 quaterdecies.Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. 

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 

 

 

 

Fonte: PENALE CONTEMPORANEO




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