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Come applicare la circolare sull’esposizione all’amianto?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della circolare relativa agli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto.

In merito è staato pubblicato l’Interpello n. 2/2019 del 15 febbraio 2019 avente per oggetto: “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. ‘Applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106’. Seduta della Commissione del 15 febbraio 2019”.

 

Il quesito della Regione Toscana

Nel nuovo interpello si indica che la  Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della  Commissione Interpelli in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della, più volte citata, Circolare del 25 gennaio 2011.

La Regione Toscana “chiede se il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi”.

E in particolare “il richiedente rappresenta che al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la "Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati".

 

Riportiamo un breve estratto dell’allegato con particolare riferimento al punto d):

 

Allegato 1: Elenco attività “ESEDI”

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:

(…)

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:

(…)

c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:

(…)

d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi e attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

 

Le premesse della Commissione Interpelli

Per rispondere al quesito della Regione Toscana la Commissione premette che:

  • “l’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo III - ‘protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto’ - alle ‘attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate’;
  • l’articolo 249 del  decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, rubricato ‘valutazione del rischio’, al comma 2 lettera d), stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l’attività di ‘sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale’;
  • la circolare del 25.01.2011, titolata ‘lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106’, al punto d), dell'allegato 1, elenca tra le attività ‘ESEDI’ relative alla ‘sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale’ (di cui all’articolo 249, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) il campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati;
  • l’articolo 233 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo II – ‘protezione da agenti cancerogeni e mutageni’ - a tutte le ‘attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa’;
  • l’articolo 236 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una ‘valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 17’”.

Le conclusioni della Commissione Interpelli

Sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene dunque “che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, conclude l’Interpello, “resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad  agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 

Fonte: puntosicuro

 




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